LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24

Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  09/01/2017
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 9
 (Salute e politiche sociali)
1. All' articolo 33 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << , dell'elenco annuale degli investimenti >> sono soppresse;

b)
al comma 2, lettera a), punto 3, le parole << uno studio di fattibilità >> sono sostituite dalle seguenti: << una relazione che individui, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire, comprensiva di una valutazione gestionale e sanitaria, dei dati dimensionali e della stima sommaria con l'indicazione dei criteri applicati >> e la parola << preliminare >> è sostituita dalle seguenti: << di fattibilità tecnica ed economica >>;

c)
al comma 8, lettera a), le parole << di importo complessivamente pari o superiore a 100.000 euro >> sono soppresse;

d)
al comma 8, lettera b), le parole << di importo complessivamente pari o superiore a 100.000 euro >> sono soppresse e dopo le parole << attuativo e finanziario >> sono aggiunte le seguenti: << fino al termine di ultimazione dell'intervento >>;

e)
il comma 9 è abrogato;

f)
al comma 10 le parole << nell'elenco annuale degli investimenti >> sono sostituite dalle seguenti: << nel programma triennale degli investimenti di cui al comma 8 >>;

g)
al comma 11 le parole << L'elenco annuale >> sono sostituite dalle seguenti: << Il programma triennale >>;

h)
al comma 23 le parole << progetti preliminari >> sono sostituite dalle seguenti: << progetti di fattibilità tecnico economica >>.

2.
I commi da 1 a 5 dell' articolo 7 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), sono abrogati.

3. All' articolo 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7 le parole << di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'1 gennaio 2017 >>;

b)   ( ABROGATA )
c)
al comma 9 le parole << di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti << dell'1 gennaio 2017 >>;

d)
il comma 10 bis è sostituito dal seguente:
<<10 bis. Nelle more dell'adozione dei regolamenti attuativi dell'articolo 31, comma 7, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 giugno 2016, n. 9 , nei servizi di cui ai commi 1 e 1 bis, possono essere assunti per lo svolgimento di attività socio - sanitarie previste dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 esclusivamente gli operatori in possesso della laurea triennale abilitante all'esercizio dell'attività sanitaria- Classe L/SNT2 e per le attività socio educative gli operatori in possesso del diploma di laurea appartenente alla classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007.>>;

e)
il comma 10 ter è abrogato.

(1)
4.
Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 6/2006 dopo le parole << con regolamento regionale >> sono aggiunte le seguenti: << , tenendo conto dei dati demografici e dei fabbisogni espressi dal territorio >>.

5.
Dopo il comma 54 dell'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), è inserito il seguente:
<<54 bis. Le attività di cui al comma 53 di natura sociosanitaria sono soggette alla programmazione annuale del Servizio sanitario regionale di cui agli articoli 16 e 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria).>>.

6.
Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), dopo le parole << due mesi >> sono aggiunte le seguenti: << e non superiore a sei mesi >>, le parole << a seguito della >> sono sostituite dalle seguenti: << previa >> e dopo la parola << beneficiario >> sono aggiunte le seguenti: << e con decorrenza dal bimestre di sottoscrizione del patto ridefinito >>.

7.
Il comma 18 dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), è sostituito dal seguente:
<<18. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere l'erogazione dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti e servizi per disabili resi dai Comuni, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria, dalle Aziende di servizi alla persona e dai soggetti di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è autorizzata a concedere contributi ai predetti soggetti, a esclusione dei soggetti privati aventi scopo di lucro, per:
a) interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio, alle norme antinfortunistiche e alle norme per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, in immobili dedicati alle attività assistenziali di proprietà dei suddetti soggetti;
b) l'acquisto e la sostituzione di arredi e attrezzature, destinati alle attività assistenziali.>>.

8.
Dopo il comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), è inserito il seguente:
<<2 bis. In sede di ripartizione fra le Unioni territoriali intercomunali delle risorse del Fondo sociale regionale di cui all' articolo 39 della legge regionale 6/2006 , l'Unione del Gemonese e l'Unione del Canal del Ferro-Val Canale sono considerate ambito territoriale unico. La misura dell'assegnazione singolarmente spettante alle due Unioni è determinata ripartendo l'importo complessivo ottenuto in misura proporzionale alla popolazione residente nel rispettivo territorio.>>.

Note:
1Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 165, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 36, c. 8, L.R. 6/2006.