LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24

Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  09/01/2017
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 7
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Per l'esercizio 2017 le risorse stanziate per le finalità di cui all' articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono ripartite come segue:
a) 100.000 euro all'Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone;
b) 80.000 euro alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.
2. All' articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 29 le parole << a confermare i contributi >> sono sostituite dalle seguenti: << a completare l'istruttoria per la definizione dei contributi sospesi >>;

b)
al comma 30 le parole << 31 dicembre 2016 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2017 >>;

c)
al comma 31 dopo le parole << centottanta giorni >> sono aggiunte le seguenti: << dalla scadenza di cui al comma 30 >> e dopo le parole << dell'eventuale saldo >> sono aggiunte le seguenti: << compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita >>.

3. Alla legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 6 dell'articolo 4 è abrogato;

b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera a) del comma 2 le parole << dell'attività >> sono sostituite dalle seguenti: << dei programmi di attività >>;

2)
dopo la lettera a) del comma 2 è aggiunta la seguente:
<<a bis) la quota destinata al sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all'articolo 10;>>;

c)
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Sostegno alla programmazione degli enti di cui all'articolo 10)
1. L'Amministrazione regionale provvede al riparto delle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), come determinate annualmente dalla legge di stabilità regionale, per le finalità definite all'articolo 5.
2. Gli obiettivi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, le spese ammissibili, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti con regolamento nel quale si stabiliscono altresì i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari. Il regolamento è approvato, in sede di prima approvazione, previo parere della Commissione consiliare competente, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura.
3. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a bis), sono ripartite sulla base di bandi approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, i quali stabiliscono le spese ammissibili, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti e bandi.
5. Il Presidente della Regione è autorizzato a indire periodicamente conferenze regionali sui corregionali all'estero, per verificare lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge. La Regione provvede alle spese di organizzazione, anche avvalendosi di uno o più dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, mediante il fondo di cui all'articolo 5.>>;

d)
al comma 1 dell'articolo 10 le parole << , nell'ambito del piano di cui all'articolo 6 >> sono soppresse;

e)
l'articolo 13 è abrogato.

4. Ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge regionale 7/2002 , per l'anno 2017 lo stanziamento del "Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati" a valere sul capitolo 5573 per 1.328.800 euro è ripartito come segue:
a) 820.000 euro per il sostegno dei programmi di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 7/2002 ;
b) 200.000 euro per il sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all' articolo 10 della legge regionale 7/2002 ;
c) 130.000 euro per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 7/2002 ;
d) 70.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per l'edizione del Corso Origini 2016: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero; 15.000 euro all'Università degli studi di Udine - Dipartimento di Studi Umanistici per l'edizione del Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2007 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati italiani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate"; 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto "Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero", ai sensi dell' articolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2002 ;
e) 80.000 euro per le iniziative dirette dell'Amministrazione regionale previste dall' articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2002 , da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale, per la cui realizzazione l'Amministrazione regionale può avvalersi delle associazioni riconosciute ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 7/2002 .
5. La domanda di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 4, lettera d), è presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. All' articolo 24 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. In attuazione del comma 2, con regolamento regionale, da adottarsi, in sede di prima approvazione, previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare in relazione alla valutazione dell'attività pregressa dei soggetti individuati dal comma 2, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.>>;

b)
il comma 3 bis è abrogato;

c)
al comma 3 ter le parole << finanziamento annuale, secondo le modalità previste dal comma 3 bis >> sono sostituite dalle seguenti: << finanziamento disposto annualmente con legge di stabilità regionale >>.

7. Il regolamento regionale di cui all' articolo 24, comma 3, della legge regionale 29/2007 , come sostituito dal comma 6, lettera a), è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8.  
( ABROGATO )
(4)
9. Per l'anno 2017, qualora, successivamente all'applicazione dei criteri di cui al regolamento previsto dall' articolo 6, comma 2, della legge regionale 7/2002 venga determinata, a favore dei soggetti beneficiari, un'entità di contributo inferiore al 70 per cento del finanziamento previsto dall' articolo 4, comma 32, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), l'entità del contributo stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale.
10. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall' articolo 6, comma 2, della legge regionale 7/2002 , al fine di garantire la continuità dell'attività, in via transitoria e per la sola annualità 2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero, riconosciuti ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 7/2002 , il 70 per cento del finanziamento come determinato dall' articolo 4, comma 32, lettera a), della legge regionale 34/2015 .
10 bis. In via transitoria e per la sola annualità 2017 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il restante finanziamento del 30 per cento quale saldo dell'anticipo previsto dal comma 10 come determinato dall' articolo 4, comma 32, lettera a), della legge regionale 34/2015 .
10 ter. Per le finalità di cui al comma 10 bis i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019).
11. Per le finalità di cui al comma 10 i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12.
Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), le parole << 30 settembre 2016 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 gennaio 2017 >>.

13.
Al comma 41 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole << 31 luglio 2017 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2017 >>.

14. Il contributo ventennale costante di 18.000 euro annui, concesso nell'anno 2009 al Comune di Sesto al Reghena, ai sensi dell' articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), confermato nell'anno 2014 ai sensi dell' articolo 6, comma 222, lettera l), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), per la realizzazione dei lavori di "adeguamento sismico e funzionale della palestra del centro polisportivo di Bagnarola" e riconfermato nell'anno 2016 per la medesima opera ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), si intende pari al 6 per cento della spesa ritenuta ammissibile, comprensiva del costo dei lavori, delle spese tecniche, generali e di collaudo e degli interessi dei mutui eventualmente contratti per il finanziamento dell'opera.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 2.500 euro annui concesso, ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), al Comune di Amaro per l'acquisto dell'immobile denominato Officina del Fabbro detta "Farie".
16. Per le finalità di cui al comma 15 il Comune di Amaro presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma del contributo.
17. Ai sensi del comma 15 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di rendicontazione dello stesso.
18. Il Comune di Udine è autorizzato a utilizzare una parte del contributo concessogli, ai sensi dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli - Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22 , recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi), per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del complesso denominato "Ex Frigorifero del Friuli", a copertura delle spese già sostenute e da sostenersi per l'ammortamento del mutuo stipulato per far fronte alle maggiori spese di acquisto del complesso medesimo.
19. Per le finalità di cui al comma 18 il Comune di Udine presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio del 31 luglio 2017, apposita istanza corredata del piano di ammortamento del mutuo di cui al comma 18, nonché di una dichiarazione del responsabile del procedimento dell'ente beneficiario attestante l'entità delle spese di ammortamento già sostenute.
20. Ai sensi del comma 18 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza e la completezza della stessa, conferma il contributo per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del complesso denominato "Ex Frigorifero del Friuli" per un importo inferiore a quello originariamente concesso, conferma altresì l'utilizzo di parte del contributo medesimo per la copertura delle spese già sostenute per l'ammortamento del mutuo stipulato per far fronte alle maggiori spese di acquisto del complesso stesso e fissa i termini perentori di rendicontazione di detti contributi.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso per l'anno 2015, ai sensi dell' articolo 6, comma 62, della legge regionale 27/2014 e degli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), al Comune di Spilimbergo, quale ente gestore della Biblioteca civica "B. Partenio", centro sistema del Sistema bibliotecario Se.Bi.Co. - Servizio Bibliotecario Convenzionato dello Spilimberghese ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato il termine perentorio di rendicontazione.
22. Per le finalità di cui al comma 21 il Comune di Spilimbergo presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma del contributo.
23. Ai sensi del comma 21 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di rendicontazione dello stesso.
24. Al fine di consentire il corretto prosieguo dei flussi finanziari ai soggetti beneficiari dei contributi pluriennali concessi dalle Province ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), con decreto del Ragioniere generale, da adottarsi su istanza della Direzione centrale competente alla gestione dei procedimenti contributivi in questione, viene disposta, nel limite e nell'ambito degli impegni precedentemente assunti a favore delle Province ai sensi delle norme citate:
a) l'istituzione di nuovi capitoli di spesa;
b) l'individuazione del beneficiario del contributo nell'effettivo soggetto beneficiario del contributo concesso dalla Provincia;
c) l'imputazione degli impegni, anche in parte e per ciascun beneficiario, ai capitoli di spesa di cui alla lettera a);
d) la variazione degli stanziamenti di bilancio in conseguenza di quanto previsto dalla lettera c).
Note:
1Parole aggiunte al comma 18 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
2Parole sostituite al comma 19 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 12/2017
3Parole aggiunte al comma 19 da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 12/2017
4Comma 8 abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 12/2017
5Comma 10 bis aggiunto da art. 7, comma 93, L. R. 31/2017
6Comma 10 ter aggiunto da art. 7, comma 93, L. R. 31/2017