LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24

Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  09/01/2017
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 6
 (Trasporti e diritto alla mobilità)
1. All' articolo 36 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 le parole << fino al 75 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << fino al 100 per cento >>;

b)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Al fine della realizzazione e miglioramento delle strutture dedicate all'intermodalità e delle Stazioni Ferroviarie, i contributi di cui al comma 4 possono essere utilizzati anche per la realizzazione di infrastrutture di interscambio su aree di proprietà o nella disponibilità del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto previsto all'articolo 40, comma 3.>>.

2.
Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 23/2007 è sostituito dal seguente: << A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni volte a disciplinare lo svolgimento del servizio per il periodo transitorio con i gestori del servizio ferroviario operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge aventi efficacia fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti. >>.

3. Al comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera d) la parola << tre >> è sostituita dalla seguente: << due >>;

b)
alla lettera e) le parole << un rappresentante >> sono sostituite dalle seguenti: << due rappresentanti >>.

4. All' articolo 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. L'attivazione, la manutenzione e la gestione, intesa quale conservazione ed esercizio, nonché lo svolgimento di tutte le altre attività relative alle infrastrutture di cui all'articolo 30 competono al soggetto societario regionale di cui al comma 1, che le svolge in conformità ad apposita convenzione da stipularsi con l'Amministrazione regionale che fissa termini e modalità di svolgimento delle attività previste.>>;

b)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. La precisa individuazione delle attività di cui al comma 4, nonché la definizione dei loro costi sono ricomprese in apposito Programma annuale presentato dal soggetto di cui al comma 1 entro il 31 ottobre di ogni anno, recante le previsioni per l'anno successivo. Gli adempimenti connessi all'approvazione, all'attuazione e al controllo dell'implementazione del Programma sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni.>>.

5.  
( ABROGATO )
(1)
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Roveredo in Piano il contributo di 488.250 euro, concesso ed erogato con decreto PMT/1927/VS.0.14 del 10 aprile 2013, per la realizzazione di una rotatoria tra via Brentella e via Primo Maggio, quale finanziamento per la realizzazione di una diversa soluzione tecnica del medesimo incrocio e quota parte di finanziamento per la sistemazione delle intersezioni sulla ex strada provinciale Pordenone - Aviano, in corrispondenza di via Risorgimento e di via Julia, per la messa in sicurezza dell'incrocio su via Garibaldi, via Runces e via Colombo e sull'incrocio di via Cavallotti con via Julia.
7. Ai fini di cui al comma 6, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Roveredo in Piano presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata della relazione tecnica e del preventivo di spesa di ciascun intervento, con l'indicazione, ove presenti, delle altre fonti di finanziamento. Il decreto di conferma del contributo fissa i nuovi termini di rendicontazione.
8.
Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 7 (Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato), le parole << 30 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << 40 per cento per le grandi imprese, 50 per cento per le medie imprese e 60 per cento per le piccole imprese >> e le parole << nazionale e >> sono soppresse.

9.
Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2004 è sostituito dal seguente:
<<2. I contributi per l'acquisto di beni di cui al comma 5 sono concessi nella misura massima del 40 per cento per le grandi imprese, del 50 per cento per le medie imprese e del 60 per cento per le piccole imprese, del maggior costo derivante dalla conformazione a norme ambientali e di sicurezza più rigorose di quelle previste dalla normativa comunitaria in vigore.>>.

10. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale il contributo concesso dalla Regione con decreto 1430/PMT, del 5 maggio 2015, per i lavori di ammodernamento della viabilità di interconnessione tra la S.P. 94 e via Buttrio a integrazione del contributo concesso con decreto PMT/4473/VS/9.10, del 31 ottobre 2014, con la diversa finalità afferente i lavori di risanamento della fondazione stradale esistente di Viale del Lavoro.
11. Per le finalità di cui al comma 10 il Consorzio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata della relazione illustrativa dei lavori, del cronoprogramma e del quadro economico. II Servizio competente in materia di lavori pubblici adotta il provvedimento di conferma del contributo di cui al comma 10 fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.