LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24

Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  09/01/2017
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 4
 (Tutela dell'ambiente e energia)
1. Alla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole << a tempo determinato >> sono aggiunte le seguenti: << di durata quinquennale. La retribuzione è equiparata a quella di Direttore centrale della Regione >>;

b) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 dopo le parole << dall'1 gennaio 2017 >> sono aggiunte le seguenti: << ed è operativa con la nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10 >>;

2)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Con riferimento al servizio idrico integrato, previa approvazione da parte dell'AUSIR e della Consulta d'ambito del verbale di ricognizione e consegna, l'AUSIR subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti con il personale, nei contenziosi attivi e passivi che fanno capo alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 22/2010 . Dall'1 gennaio 2017 le Consulte d'ambito sono poste in liquidazione. Le funzioni esercitate dalle Consulte d'ambito sono trasferite in capo all'AUSIR ad avvenuta nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10, fermo restando quanto disposto dall'articolo 25, comma 2. Il subentro nei rapporti giuridici che fanno capo all'Ente dell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all' articolo 4 della legge regionale 13/2005 da parte dell'AUSIR e la conseguente liquidazione dell'Ente interregionale avvengono nel rispetto del termine di cui all'articolo 3, comma 2.>>;

3)
al comma 3 dopo le parole << funzionamento dell'AUSIR. >> sono aggiunte le seguenti: << La cabina di regia attiva la preselezione di cui all'articolo 10, comma 1, avvalendosi della struttura regionale competente in materia di funzione pubblica. >>;

4)
al comma 7 le parole << Per l'anno 2017 le quote relative alle spese di funzionamento delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato, già previste dal metodo tariffario idrico a carico dei gestori del servizio idrico integrato, sono trasferite presso la tesoreria dell'AUSIR. >> sono soppresse;

c)   ( ABROGATA )
d)
al comma 1 dell'articolo 26 le parole << alla data dall'1 gennaio 2017 >> sono sostituite dalle seguenti: << con le modalità di cui all'articolo 23, comma 2, entro novanta giorni dalla nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10, >>;

e)
al comma 5 dell'articolo 26 le parole << istituzione dell'AUSIR >> sono sostituite dalle seguenti: << di trasferimento all'AUSIR ai sensi del comma 1 >>.

(1)
2. All' articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Al fine di promuovere iniziative volte alla prevenzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, anche in forma associata, contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione e l'allestimento oppure per il solo allestimento dei centri di riuso di cui all' articolo 180 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), anche nell'ambito dei centri di raccolta di cui all' articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 152/2006 .>>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per un ammontare massimo stabilito in proporzione al numero di conferitori del centro di riuso calcolato secondo i criteri fissati nel regolamento di cui al comma 3.>>.

3. All' articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 17 le parole << e per l'acquisto di strumentazione e attrezzature >> sono sostituite dalle seguenti: << , per la gestione delle strutture a supporto dell'attività speleologica e per l'acquisto di strumentazione e attrezzature. Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di assegnazione, purché nel corso dello stesso anno solare >>;

b)
al comma 19 le parole << Per l'anno 2016 le domande sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al cui al comma 18. >> sono soppresse.

4. Per le domande di assegnazione dei contributi di cui all' articolo 3, comma 17, della legge regionale 14/2016 , come modificato dal comma 3, lettera a), presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute dall'1 gennaio 2016.
5. All' articolo 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 2 dopo la parola << speleologiche >> sono aggiunte le seguenti: << e sostenere la gestione delle strutture a supporto dell'attività speleologica >>;

b)
al comma 3 dopo le parole << di cui al comma 2. >> sono aggiunte le seguenti: << Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di assegnazione, purché nel corso dello stesso anno solare. >>.

Note:
1Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 19/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 24, c. 1, lett. d bis), L.R. 5/2016.