LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24

Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  09/01/2017
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 3
 (Risorse agricole e forestali)
1.
Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), dopo parola << infrastrutture >> sono inserite le seguenti: << e degli interventi di miglioramento fondiario >>.

2. Il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), è lo strumento finanziario con cui la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia finanzia misure di sostegno nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 final del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, di seguito PSR, in osservanza del Titolo IV della Parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che disciplina l'utilizzo dei Fondi per lo sviluppo rurale in strumenti finanziari che assicurano l'effetto moltiplicatore delle risorse impiegate, l'associazione di risorse pubbliche e private destinate ad obiettivi di politica pubblica e la possibilità di prolungare nel tempo il sostegno in virtù della forma di rotazione dei mezzi impiegati.
3. Per le finalità di cui al comma 2:
a) l'Autorità di gestione del PSR fornisce al Fondo di rotazione il contributo finanziario individuato dal piano finanziario del PSR;
b) i termini e le condizioni di utilizzo del contributo finanziario sono definiti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 7, del regolamento (UE) 1303/2013 in un accordo di finanziamento;
c) l'accordo di finanziamento è stipulato dall'Autorità di gestione del PSR e dall'amministratore del Fondo di rotazione individuato dall' articolo 3, comma 1, della legge regionale 80/1982 , previa approvazione dello schema di accordo da parte della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole;
d) una delle Sezioni del Fondo di rotazione di cui all' articolo 1 della legge regionale 80/1982 è riservata in termini esclusivi all'utilizzo del contributo finanziario del PSR, anche al fine di consentire un'evidenza contabile distinta rispetto le altre risorse finanziarie del Fondo medesimo e assume la denominazione di "Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del FEASR" in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821, della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati.
(3)
4. In attuazione del comma 2, attraverso il Fondo di rotazione sono concessi finanziamenti agevolati di durata non superiore a venti anni relativi a:
a) investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli;
b) l'efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole;
c) il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole.
5. I finanziamenti agevolati di cui al comma 4 sono concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti con uno o più regolamenti regionali.
5 bis. Per le finalità di cui al comma 2, il Programma di sviluppo rurale attiva ulteriori strumenti finanziari, in osservanza dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. L'Autorità di Gestione è autorizzata, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, a sottoscrivere accordi di finanziamento con il gestore degli strumenti finanziari medesimi. L'accordo di finanziamento specifica i termini di attivazione dello strumento.
6. Alla legge regionale 80/1982 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma dell'articolo 2 la parola << quindici >> è sostituita dalla seguente: << venti >>;

b)
il primo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
<<1. Con le disponibilità del Fondo e della sezione speciale, potranno essere concessi alle imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli, alle imprese forestali, alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura, alle loro associazioni:
a) finanziamenti per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli;
b) finanziamenti per investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
c) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli;
d) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
e) prestiti per sovvenire alle esigenze delle aziende e delle cooperative danneggiate da avversità atmosferiche;
f) finanziamenti per le operazioni di anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli;
g) mutui per gli interventi di ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole;
h) prestiti per la conduzione aziendale;
i) finanziamenti alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale;
j) finanziamenti per investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli realizzati con il contributo finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 finale del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, di seguito PSR;
k) finanziamenti per l'efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;
l) finanziamenti per il sostegno dei cicli produttivi di molluschicoltura;
m) finanziamenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;
n) prestiti o mutui per altre finalità in materia di agricoltura disciplinate a termini di altre leggi statali o regionali e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo e/o la Sezione speciale. o) prestiti o mutui per finalità disciplinate ai termini delle altre lettere del presente articolo e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo, nell'ambito delle disposizioni regolamentari e degli indirizzi annuali di spesa di cui al primo comma dell'articolo 3, specificatamente a favore dei giovani imprenditori intendendosi per giovane una persona che abbia compiuto diciotto anni e non abbia compiuto quaranta anni al momento della presentazione della domanda.>>.

7. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente: << Principi generali e procedure informatizzate >>;

b)
il comma 4 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
<<4. La Regione è autorizzata ad adottare presso la Direzione centrale e ad attuare con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di foreste, le procedure informatizzate di raccolta, elaborazione, conservazione e diffusione dei dati riguardanti il settore forestale e la filiera foresta-legno e foresta-legno-energia, per la predisposizione e l'aggiornamento dei relativi archivi, ivi compreso il Sistema informativo territoriale forestale (SITFOR).>>;

c)
dopo il comma 2 dell'articolo 31 è inserito il seguente:
<<2 bis. La produzione di cui al comma 1 può altresì essere finalizzata, previa informativa alla Giunta regionale, alla realizzazione di singoli interventi di manutenzione e riqualificazione del verde ornamentale di monumenti nazionali, sacrari militari e altri beni di comprovato interesse storico-culturale.>>;

d)
alla fine della lettera a) e della lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 sono aggiunte le seguenti parole: << e comma 2 bis >>;

e)
al comma 1 dell'articolo 87 le parole << , in veste di funzionario delegato, >> sono soppresse.

8. Per le delegazioni amministrative intersoggettive aventi ad oggetto la realizzazione di lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi di cui all' articolo 51, comma 3, lettera c), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), assentite antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), continuano ad operare le disposizioni riguardanti la determinazione delle spese tecniche, di progettazione, generali e di collaudo e le modalità di erogazione del finanziamento previste dai corrispondenti atti di delegazione e dalla normativa previgente.
9. Sono fatti salvi gli atti assunti nel corso dell'esercizio finanziario 2016, ai fini di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), per soddisfare le istanze di trasferimento delle risorse presentate nell'anno precedente e non finanziate per esaurimento di risorse.
10. Per l'anno 2017, è stabilito all'1 marzo il termine per la presentazione delle istanze di trasferimento delle risorse di cui all' articolo 8 della legge regionale 10/2010 .
11.
Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), è inserito il seguente:
<<1 bis. La conversione in autorizzazione dei diritti di impianto o di reimpianto dei vigneti è rilasciata dal Servizio regionale competente in materia di risorse agricole ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (UE) 1308/2013 con efficacia dalla data di presentazione della relativa domanda.>>.

12. In via transitoria, ai produttori che nel 2016 hanno impiantato o reimpiantato vigneti prima del rilascio della conversione del diritto di impianto o di reimpianto in autorizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge regionale 20/2007 .
13. In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 39 a 41, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), trovano applicazione fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare previsto dalla normativa comunitaria e statale in materia.
14. L'entità del pagamento di cui all' articolo 2, comma 39, della legge regionale 14/2016 è quantificato ricalcolando le somme dovute per il periodo 1 aprile 2014-31 marzo 2015 sulla base dei criteri per il pagamento dell'importo del prelievo supplementare di cui all' articolo 1, comma 4 bis del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 91/2015 .
15.
La lettera b) del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è sostituita dalla seguente:
<<b) in una prova pratica di corretto maneggio delle armi da effettuarsi in sede d'esame.>>.

16. Al fine di garantire l'attività svolta dal Corpo forestale regionale sul territorio regionale, in particolare attraverso il presidio svolto dalle Stazioni forestali, nelle more dell'avvio di idonee procedure concorsuali, la validità della graduatoria del concorso per esami e successivo corso di formazione per l'assunzione di personale di categoria FA dell'Area forestale, di cui alle deliberazioni giuntali 29 maggio 2008, n. 947, e del 6 maggio 2010 n. 852, mantiene validità dalla scadenza fino al 31 dicembre 2017.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 28/2017
2Comma 5 bis sostituito da art. 3, comma 15, L. R. 37/2017
3Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 2, comma 21, L. R. 14/2018