LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24

Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  09/01/2017
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 10
 (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
1. La quota di perequazione di cui all' articolo 7, comma 8, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale. Qualora il regolamento non venga adottato entro il 31 marzo 2017 trovano applicazione i criteri definiti per l'anno 2016 dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2016, n. 194.
2.
Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è aggiunto il seguente:
<<5 bis. I Comuni assicurano alle Unioni territoriali intercomunali di cui fanno parte, costituite ai sensi della legge regionale 26/2014 , le risorse finanziarie necessarie per le funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione alle Unioni stesse.>>.

3.
Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015 sono inseriti i seguenti:
<<5 bis. Con la deliberazione di cui al comma 5 sono approvate altresì le intese in ambito regionale per consentire agli enti locali operazioni di indebitamento e operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, che garantiscano per l'anno di riferimento il rispetto delle regole di finanza pubblica da parte degli enti locali della Regione e della Regione medesima, ai sensi di quanto disposto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell' articolo 81, sesto comma, della Costituzione ).
5 ter. Per le finalità previste dal comma 5 bis gli enti locali inviano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali i dati necessari relativi alla previsione degli equilibri di finanza pubblica con modalità e termini che saranno comunicati dalla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che comunque dovranno rispettare le tempistiche previste dal Ministero dell'economia e delle finanze.
5 quater. Sulla base della proposta delle Unioni territoriali intercomunali, le intese di cui al comma 5 bis prevedono che la gestione degli spazi orizzontali avvenga prioritariamente tra i Comuni appartenenti alla medesima Unione territoriale intercomunale.>>.

4. All' articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. A decorrere dall'1 gennaio 2017 le aziende intraprendono il percorso graduale per giungere, entro il 31 dicembre 2018, all'applicazione dei principi in materia di contabilità applicati agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), e successive modifiche e integrazioni.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal comma 1.>>;

b)
i commi da 3 a 6 bis sono abrogati.

5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 bis dell' articolo 9 della legge regionale 19/2003 continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2018, compatibilmente con la progressiva applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 4.
6. Le Unioni territoriali intercomunali applicano la contabilità economico-patrimoniale a decorrere dall'esercizio 2017.
7. All' articolo 26 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dopo le parole << Con regolamento >> sono inserite le seguenti: << di attuazione >>;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono definite, in particolare, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale e le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale.>>.

8.
Dopo il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 18/2015 è inserito il seguente:
<<4 bis. Qualora risulti pervenuta una sola domanda, in caso di revisore unico, e solo tre domande, in caso di collegio, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali comunica direttamente all'ente locale i nominativi pervenuti.>>.

9.
Dopo l' articolo 27 della legge regionale 18/2015 è inserito il seguente:
<<Art. 27 bis
 (Limiti all'affidamento di incarichi)
1. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non più di due nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, non più di uno nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti e non più di uno nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nei Comuni previsti all' articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014 o nelle Unioni territoriali intercomunali.>>.

10. Nelle more del completamento della riallocazione delle funzioni dai Comuni alle Unioni territoriali intercomunali prevista dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e per sopperire alle esigenze per l'esercizio delle funzioni infungibili per le quali i relativi statuti dei Comuni non prevedono l'esercizio tramite le Unioni territoriali intercomunali di riferimento, per il biennio 2016-2017, per i Comuni precedentemente costituiti in Unioni ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), sciolte ai sensi dell' articolo 40 della citata legge regionale 26/2014 , fermo restando la necessità di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, la spesa di personale di cui all' articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015 può essere innalzata in misura non superiore al 10 per cento del suo ammontare medio relativo al triennio 2011-2013.
11. Al fine di accompagnare con l'opportuna gradualità il processo di riorganizzazione dei servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione a livello territoriale di Unione, la previsione di cui all' articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 , limitatamente ai servizi medesimi, può essere attuata entro l'1 gennaio 2018.
12.  
( ABROGATO )
(7)
13.
Al comma 57 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole << 30 giugno 2017 >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 giugno 2018 >>.

14. Il finanziamento assegnato al Comune di Udine, in virtù dell'accordo quadro stipulato in data 11 maggio 2007 tra la Regione e l'Associazione intercomunale Ambito Metropolitano con capofila il Comune di Udine, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale per l'anno 2006, è confermato per l'intervento di recupero dell'area del complesso architettonico dell'ex macello comunale di Via Sabbadini con riferimento alle aree espositiva e musicale di intrattenimento, all'area didattica-educativa per bambini, ai servizi per il pubblico, all'area espositiva culturale e all'area verde per la valorizzazione degli spazi verdi naturali esistenti.
15. La tempistica dell'intervento di cui al comma 14 è fissata per la fine lavori e per la rendicontazione al 31 dicembre 2018. Il termine di rendicontazione può essere differito, una sola volta, con decreto del Direttore di Servizio della competente struttura in materia di autonomie locali, esclusivamente per cause circostanziate e motivate.
16. I termini fissati con i provvedimenti previsti dall' articolo 2, comma 102, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono automaticamente prorogati al 30 giugno 2020 per sole attività riguardanti gli interventi che risultano inclusi nei programmi disciplinati dagli articoli 19, 20 e 38 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
17.  
( ABROGATO )
(1)
18.
Il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), è sostituito dal seguente:
<<1. Per l'anno 2016 il termine previsto all' articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è fissato, per le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni, al 31 dicembre 2016, al fine di assicurare, in particolare, la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite.>>.

19. Le Province provvedono a trasferire agli enti subentranti le risorse iscritte nel proprio bilancio e impegnate per progetti di edilizia scolastica oggetto dei piani di subentro relativi al punto 5 dell'Allegato C della legge regionale 26/2014 .
20.
Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole << in applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 26/2014 >> sono soppresse.

21. Al fine di garantire il necessario supporto nell'accompagnamento del processo di riordino del sistema delle Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, attraverso interventi per la formazione strategica del personale e degli amministratori degli enti coinvolti che consentano di coordinare gli obiettivi di riordino istituzionale, le iniziative formative e quelle di accompagnamento nei processi previste dall' articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI Friuli Venezia Giulia anche nel corso del 2017 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2016.
22. All' articolo 46 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il personale che per effetto della rideterminazione di cui al comma 1 sia dichiarato non fondamentale per le funzioni che permangono in capo alle Province, è trasferito presso la Regione a eccezione di quello che, per effetto di mobilità volontaria, consegua il trasferimento presso una Unione territoriale intercomunale. In relazione a quanto previsto nel primo periodo, la Regione predispone un avviso di mobilità con l'indicazione dei fabbisogni occupazionali complessivi per categoria e profilo professionale, distinti per singola Unione territoriale intercomunale; il trasferimento del personale alla Regione avviene solo dopo l'esperimento di detta mobilità. L'assegnazione del personale trasferito alla Regione è attuata, sul territorio regionale, in relazione alle esigenze delle singole strutture direzionali e della Segreteria generale del Consiglio regionale e indipendentemente dalla sede di lavoro di provenienza.>>;

b)
al comma 4, dopo le parole << bilancio della Regione >>, sono aggiunte le seguenti: << ; le spese di personale per le amministrazioni riceventi, in quanto correlate alle procedure di mobilità di cui ai commi 2 e 3, sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente >>;

c)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Le Unioni territoriali intercomunali, successivamente alla completa attuazione della procedura di mobilità volontaria di cui al comma 2, possono procedere, in relazione ai fabbisogni occupazionali ancora da soddisfare, ad assunzioni di personale anche mediante l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato banditi dalla Regione, previa stipula di apposita convenzione. La Regione, fermi restando i trasferimenti di cui ai commi 2 e 3 e al fine di non sottrarre ulteriori risorse umane agli organici delle altre amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, procede, per gli anni 2017 e 2018 e con riferimento a personale non dirigente, alla copertura dei posti disponibili con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sulla base dei piani occupazionali e nei limiti delle facoltà assunzionali previsti nelle singole annualità dando in tal senso precedenza alle assunzioni correlate alle funzioni relative alla programmazione comunitaria, esclusivamente mediante scorrimento di graduatorie di pubblici concorsi banditi dalla Regione medesima o indizione di pubblici concorsi, fatta salva l'ipotesi di mobilità di cui all' articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).>>.

23.
Il secondo e il terzo periodo del comma 12 dell'articolo 57 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono soppressi.

Note:
1Comma 17 abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 9/2017
2Parole sostituite al comma 11 da art. 6, comma 1, L. R. 15/2017
3Parole sostituite al comma 16 da art. 10, comma 26, L. R. 37/2017
4Integrata la disciplina del comma 21 da art. 9, comma 31, L. R. 44/2017
5Parole sostituite al comma 16 da art. 9, comma 59, L. R. 44/2017
6Al comma 16 del presente articolo la data del 30 giugno 2019 è modificata in 30 giugno 2020, a seguito della sostituzione di parole disposta dall'art. 9, c. 59, L.R. 44/2017, modificata ad opera dell'art. 3, c. 50, L.R. 13/2019.
7Comma 12 abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 58 bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.