Art. 8
(Comitato scientifico per le Portatrici Carniche)
1. Al fine di supportare la Regione nell'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge è istituito presso la Presidenza della Regione il Comitato scientifico per le Portatrici Carniche, di seguito Comitato scientifico.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 il Comitato scientifico svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) propone iniziative di sensibilizzazione, informazione e massima diffusione della storia e dei valori delle Portatrici Carniche aventi a oggetto la rievocazione della figura e dell'opera delle Portatrici Carniche, nonché la creazione di itinerari culturali incentrati sulle Portatrici Carniche;
b) svolge le funzioni di giuria per l'assegnazione del premio di cui all'articolo 3;
c) formula pareri su ogni altro argomento inerente l'attuazione della presente legge sottoposto alla sua attenzione.
3. Il Comitato scientifico è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto dal Presidente e da sei componenti, individuati tra: dirigenti regionali delle direzioni centrali competenti in materia di cultura, istruzione, ricerca e università, pari opportunità e/o esperti di turismo, di storia contemporanea, di gestione e valorizzazione museale, del territorio montano carnico.
4. Il Comitato scientifico è altresì composto dal vincitore della <<Borsa di studio in memoria delle Portatrici Carniche>> di cui all'articolo 2 e dalla vincitrice del <<Premio biennale a valenza internazionale "Portatrici Carniche">> di cui all'articolo 3.
5. Fino alla proclamazione dei vincitori della borsa di studio di cui all'articolo 2 e del premio di cui all'articolo 3, il Comitato scientifico è composto dai componenti di cui al comma 3.
6. Le funzioni di segreteria del Comitato scientifico sono svolte dall'Ufficio di Gabinetto.
7. Il Comitato scientifico determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti in particolari materie trattate o persone direttamente interessate.
8. Ai componenti esterni del Comitato scientifico spetta esclusivamente un rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute.
9. I componenti del Comitato scientifico di cui al comma 3 restano in carica per cinque anni, i componenti di cui al comma 4 per due anni.