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Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 22

Valorizzazione della memoria delle Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre

TESTO VIGENTE dal 11/11/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/01/2017
Materia:
350.02 - Attività culturali

Art. 7
 (Contributi)
1. La Regione è autorizzata a realizzare in via diretta e a concedere contributi a soggetti pubblici e privati per iniziative aventi a oggetto la rievocazione della figura e dell'opera delle Portatrici Carniche, nonché per la creazione di itinerari culturali incentrati sulle Portatrici Carniche e sulla storia delle donne nelle due guerre.
2. La Giunta regionale determina, sentito il Comitato scientifico per le Portatrici Carniche di cui all'articolo 8, le risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1.
2 bis. Nelle more della istituzione del Comitato scientifico per le Portatrici Carniche di cui all'articolo 8, la Giunta regionale determina le risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1, prescindendo dal parere del Comitato di cui all'articolo 8.
3. I termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti con bandi approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 14, L. R. 31/2017
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 12, L. R. 37/2017
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 34, L. R. 37/2017