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Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 22

Valorizzazione della memoria delle Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre

TESTO VIGENTE dal 11/11/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/01/2017
Materia:
350.02 - Attività culturali

Art. 5
 (Recupero dei sentieri delle Portatrici Carniche)
1. Per valorizzare i percorsi seguiti dalle Portatrici Carniche, la Regione promuove il recupero e la fruizione culturale e turistica dei sentieri che ripercorrono i tracciati storici ancora oggi noti.
2. A tale fine la Regione è autorizzata a concedere al Club Alpino Italiano un contributo per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura.
4. Con il decreto di concessione del contributo, da adottarsi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, sono fissati i termini e le modalità per la rendicontazione dello stesso.