LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 77
  (Inserimento dell'articolo 121 ter nella legge regionale 2/2002 )
1.
Dopo l' articolo 121 bis della legge regionale 2/2002 , come inserito dall'articolo 76, è inserito il seguente:
<<Art. 121 ter
 maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada
1. È maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada chi accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite o escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e, eventualmente, fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.
2. Il soggetto interessato allo svolgimento dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada può richiedere l'iscrizione in un elenco istituito presso la Direzione centrale competente in materia di turismo.
3. Può richiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2 il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea;
c) possesso di un certificato di idoneità alla pratica sportiva;
d) assolvimento dell'obbligo scolastico;
e) possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana (FCI);
f) superamento di un esame di idoneità innanzi a una Commissione esaminatrice.
4. I programmi e le modalità di svolgimento dell'esame, le modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice sono determinate con regolamento regionale.
5. All'iscritto all'elenco di cui comma 2 è rilasciata una tessera di riconoscimento che è resa visibile durante l'esercizio dell'attività.>>.

2. Il regolamento regionale di cui all' articolo 121 ter, comma 4, della legge regionale 2/2002 , come inserito dal comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.