Art. 23
(Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere)
1. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione riferiti agli alberghi o hotel, motel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere, sono indicati negli allegati <<A>> e <<B>> facenti parte integrante della presente legge; la classificazione è contrassegnata da un numero di stelle rispettivamente uno, due, tre, tre Superior, quattro, quattro Superior, cinque, se trattasi di alberghi o hotel, motel, o villaggi albergo, e da due a quattro se trattasi di residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence.
2. I requisiti minimi obbligatori per le country house - residenze rurali sono indicati nell'allegato <<C>> facente parte integrante della presente legge.
3. I requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi sono indicati con regolamento regionale da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.