LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2016
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

CAPO II
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CULTURA E NORME FINALI
Art. 21
  (Modifiche alla legge regionale 34/2015 )
1. In attuazione dell' articolo 1, comma 361, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), al fine di determinare per l'anno 2016 la destinazione percentuale delle risorse disponibili, detratti gli stanziamenti definiti ai sensi dell' articolo 6, comma 10, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), e dell' articolo 5, comma 97, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), per le iniziative e gli interventi di cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), la Tabella I relativa all' articolo 4, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è sostituita dalla seguente:

Tabella I
Art. 18 L.R. 26/2001
Fondo per il sostegno delle attività  degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena (art. 16 legge 38/2001)
56,46
Art. 19 L.R. 26/2001
Contributi statali per l’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia (art. 8 legge 38/2001)
24,12
Art. 20 L.R. 26/2007
Interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena (art. 21 legge 38/2001)
4,27
Spese per il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ( art. 3 legge 38/2001 ) 0,21
Art. 18 ante, c. 1 bis L.R. 26/2007
Percentuale destinata a quota di accantonamento da ripartire in sede di legge regionale di assestamento del bilancio
14,94



Art. 22
 (Interventi urgenti per la Scuola bilingue di San Pietro al Natisone)
1. Al fine di consentire l'apertura dell'anno scolastico 2016/2017 presso l'edificio scolastico di proprietà comunale destinato a sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone, attualmente oggetto di interventi di ristrutturazione e adeguamento statico e antisismico già in parte finanziati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di San Pietro al Natisone per le necessarie e urgenti opere di completamento dei locali e degli spazi di pertinenza del plesso scolastico della scuola bilingue con insegnamento sloveno-italiano di San Pietro al Natisone.
2. La domanda per la concessione del finanziamento straordinario di cui al comma 1 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, corredata di un quadro economico, di una relazione illustrativa dei lavori e di un cronoprogramma delle opere e dei pagamenti, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Alla concessione e liquidazione del contributo si provvede come stabilito dal Capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), previa valutazione istruttoria da parte della Direzione centrale infrastrutture e territorio.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è prevista la spesa di 140.000 euro per l'anno 2016 a valere sullo stanziamento previsto sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, relativamente all'assegnazione di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia).
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, L.R. 16/2014
Art. 24
1.
Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 23/2015 , dopo le parole << che specificano >>, sono inserite le seguenti: << le categorie dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo, >>.

Art. 25
1. All' articolo 37 della legge regionale 23/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4, dopo le parole << che specificano >>, sono inserite le seguenti: << le categorie dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo, >>;

b)
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. Per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative, composte dal Direttore centrale competente in materia di cultura o suo delegato, dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008 o suo delegato, e da due esperti nel settore archivistico, designati dalla sezione regionale per il Friuli Venezia Giulia dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana - ANAI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi.
4 ter. Gli esperti di cui al comma 4 bis svolgono il loro incarico a titolo gratuito; a essi è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.>>.

Art. 26
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 48 della legge regionale 23/2015 , è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Nelle more dell'approvazione del Documento triennale di politica culturale regionale previsto dall' articolo 5 della legge regionale 16/2014 , gli indirizzi e le indicazioni di priorità di cui all'articolo 13, comma 4, e di cui all'articolo 37, comma 4, sono fissati nell'ambito del bilancio finanziario gestionale approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).>>.

Art. 27
 (Reviviscenza di norme)
1. A parziale modifica di quanto disposto dall' articolo 49, comma 1, lettera a), della legge regionale 23/2015 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vigono nuovamente le norme di cui all'articolo 22, commi primo e terzo, e all' articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle di cui agli articoli 6 e 10, comma 3, del relativo regolamento di attuazione, emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006 n. 177 (Regolamento per l'attuazione degli interventi regionali previsti per lo sviluppo dei servizi e degli Istituti bibliotecari e museali di interesse regionale dal Titolo I della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 ), e successive modifiche e integrazioni; le citate norme si applicano ai fini della concessione dei contributi previsti dall' articolo 4, comma 46, della legge regionale 34/2015 , compatibilmente con le disposizioni di cui al medesimo articolo 4, commi 47, 48, 49 e 50, come modificato dall'articolo 28.
2. A parziale modifica di quanto disposto dall' articolo 49, comma 1, lettera u), della legge regionale 23/2015 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vigono nuovamente le norme di cui agli articoli 11, commi 3 e 4, 12, commi 2 e 3, 14 e 17, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle di cui agli articoli 6, 7, 8, commi 6 e 7, 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 2, del relativo regolamento di attuazione, emanato con il decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2008 n. 262 (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 ), e successive modifiche e integrazioni; le citate norme si applicano ai fini della concessione dei contributi previsti dall' articolo 4, comma 52, della legge regionale 34/2015 , compatibilmente con le disposizioni di cui al medesimo articolo 4, commi 53, 54, 55 e 56, come modificato dall'articolo 28.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 17, L. R. 25/2016
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016
Art. 28
1. All' articolo 4 della legge regionale 34/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 46 le parole << sostegno dei programmi di attività >> sono sostituite dalle seguenti:<< funzionamento e lo sviluppo >>;

b)
il comma 48 è sostituito dal seguente:
<<48. Con il decreto di concessione, da emanare entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 47, è erogato un acconto nella misura dell'80 per cento del contributo concesso; l'erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 49; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.>>;

c)
il comma 50 è sostituito dal seguente:
<<50. Le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'impiego dei contributi di cui al comma 46, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse nonché il termine e le modalità di presentazione del rendiconto sono quelli stabiliti con il regolamento regionale emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 177/Pres. (Regolamento per l'attuazione degli interventi regionali previsti per lo sviluppo dei servizi e degli Istituti bibliotecari e museali di interesse regionale dal Titolo I della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 ), che si applica nel testo vigente al 31 dicembre 2015.>>;

d)
il comma 54 è sostituito dal seguente:
<<54. Con il decreto di concessione, da emanare entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 53, è erogato un acconto nella misura dell'80 per cento del contributo concesso ed è inoltre fissato il termine di rendicontazione; l'erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 55; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.>>;

e)
il comma 56 è sostituito dal seguente:
<<56. Le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'impiego dei contributi di cui al comma 52, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di presentazione del rendiconto nonché le specifiche modalità attuative dell'intervento previsto a sostegno dei Poli SBN presenti sul territorio regionale sono quelle stabilite con il regolamento regionale emanato con il decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2008, n. 262/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale e i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 ), che si applica nel testo vigente al 31 dicembre 2015.>>.

Art. 29
1.
Al comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le parole << di proprietà statale >> sono sostituite dalle seguenti: << legati alla Prima guerra mondiale, di proprietà statale o di enti ecclesiastici >>.

Art. 30
  (Integrazione della disciplina di cui all'articolo 6, comma 197, lettere a) e c), della legge regionale 14/2012 )
1. Per la rendicontazione del contributo decennale finalizzato alla realizzazione degli interventi di efficienza energetica, di messa in sicurezza e di adeguamento e ampliamento funzionale della struttura di pubblica fruizione denominata Visionario, previsti dall'articolo 6, comma 197, lettere a) e c), della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), come modificato dall'articolo 6, commi 121 e 135, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), il Comune di Udine, previa verifica della regolarità della documentazione della spesa sostenuta dal soggetto realizzatore degli interventi stessi, trasmette al Servizio competente in materia di valorizzazione dei beni culturali gli atti comprovanti il trasferimento, da parte del Comune medesimo a favore del soggetto summenzionato, dei ratei di contributo erogati dalla Regione nonché una dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, attestante sia la regolare esecuzione di detti interventi nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, sia l'ammontare della spesa a tal fine sostenuta per la loro realizzazione.
Art. 31
 (Conferma dei contributi concessi al Comune di Spilimbergo per interventi di edilizia teatrale)
1. Il contributo decennale costante di 36.000 euro annui e il contributo decennale costante di 66.100 euro annui concessi al Comune di Spilimbergo per investimenti nel settore dell'edilizia teatrale ai sensi dell' articolo 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e a valere rispettivamente su risorse stanziate per l'anno 2008 e per l'anno 2009, possono essere utilizzati dal beneficiario per la realizzazione del nuovo intervento denominato "Lavori di ristrutturazione e adeguamento Cinema Teatro Miotto - 1° lotto funzionale".
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Spilimbergo presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all' articolo 56 della legge regionale 14/2002 .
3. La struttura competente in materia di beni culturali, nel termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, conferma i contributi di cui al comma 1 per un importo corrispondente alla spesa risultante dal quadro economico del nuovo intervento e fissa i termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione dei contributi stessi.
Art. 32
1. All' articolo 4 della legge regionale 34/2015 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 13 la parola << raccogliere >> è sostituita dalla seguente: << esaminare >> e le parole << ed effettuare le necessarie ricerche >> sono sostituite dalle seguenti: << e le ricerche scientifiche condotte >>;

b)
al comma 16 la parola << quattro >> è sostituita dalla seguente: << due >>;

c)
al comma 17 le parole << al Segretariato generale >> sono sostituite dalle seguenti: << alla Direzione centrale competente in materia di cultura >> e le parole << trenta giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << novanta giorni >>.

Art. 32 bis
 (Termini per le designazioni)
1. Nel caso in cui i soggetti terzi competenti alla designazione di componenti degli organismi di cui agli articoli 10 e 11 non provvedano alla designazione entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di designazione, l'organo competente alla nomina provvede direttamente all'individuazione dei componenti.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 12/2017
Art. 33
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro suddivisa in ragione di 15.000 euro per l'anno 2016 e 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
2. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 4.500 euro, suddivisa in ragione di 1.500 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2 si provvede come di seguito indicato:
a) relativamente al comma 1, mediante storno di complessivi 75.000 euro suddivisi in ragione di 15.000 euro per l'anno 2016 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;
b) relativamente al comma 2, mediante storno di 1.500 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e per complessivi 3.000 euro suddivisi in ragione di 1.500 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
4. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, lettera a), e in relazione a quanto previsto all'articolo 19, comma 9, è autorizzata la spesa complessiva di 6.473.000 euro suddivisa in ragione di 1.600.000 euro per l'anno 2016 e di 2.436.500 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
6. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 83.325,88 euro, suddivisa in ragione di 18.815,52 euro per l'anno 2016 e di 32.255,18 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, come di seguito indicato:
a) 78.147,44 euro suddivisa in ragione di 17.646,20 euro per l'anno 2016, e di 30.250,62 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;
b) 5.178,44 euro suddivisa in ragione di 1.169,32 euro per l'anno 2016, e di 2.004,56 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
8. In relazione al disposto di cui all'articolo 13, comma 1, è iscritto lo stanziamento complessivo di 23.587,46 euro, suddiviso in ragione di 5.326,20 euro per l'anno 2016 e di 9.130,63 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 1 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
9. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 2, è autorizzata la spesa di 13.500 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 si provvede mediante storno di pari importo complessivo come di seguito indicato:
a) 10.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;
b) 3.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali), Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
11. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 4 ter, della legge regionale 23/2015 , come aggiunto dall'articolo 25, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 1.000 euro, per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11, si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
13. Per le finalità previste dall' articolo 37, comma 1, della legge regionale 23/2015 , è autorizzata la spesa di 100.0000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
14. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
15. Per le finalità previste dall' articolo 37, comma 3, della legge regionale 23/2015 , è autorizzata la spesa di 100.0000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 si provvede come di seguito indicato:
a) mediante storno di 80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;
b) per 20.000 euro mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Art. 34
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e, in particolare:

Art. 35
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2.
Le disposizioni abrogative di cui all'articolo 34 hanno effetto dalla data di costituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.