LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2016
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

CAPO I
 ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - ERPAC
Art. 1
 (Finalità)
1. Con la presente legge la Regione, al fine di mettere in sinergia le conoscenze, le risorse umane, tecniche e finanziarie disponibili sul territorio regionale per migliorare la qualità della filiera produttiva della conservazione, del restauro e della gestione del patrimonio culturale del proprio territorio e valorizzarne le potenzialità economiche, anche nell'ottica del riassetto di competenze previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e a integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), contribuisce a promuovere, per il proprio territorio, il complesso degli istituti e luoghi della cultura quali musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali, nonché degli altri beni culturali, con un approccio unitario, integrato e graduale per la catalogazione, conservazione, restauro, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale del proprio territorio.
2. Con la presente legge, in particolare:
a) si attuano l' articolo 3 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), e il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
b) sono definite le modalità di gestione e di valorizzazione del compendio di Villa Manin di Passariano (Udine), di seguito denominato Villa Manin, e degli altri beni culturali, istituti e luoghi della cultura di cui la Regione è proprietaria o ha la disponibilità, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 2;
c) è integrata la disciplina del trasferimento delle funzioni provinciali in materia di beni culturali previsto dall' articolo 32, comma 3, della legge regionale 26/2014 , definendo, in particolare, le modalità di gestione e di valorizzazione dei beni culturali, istituti e luoghi della cultura originariamente di proprietà o nella disponibilità delle Province di cui la Regione ottiene la proprietà o la disponibilità, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
3. Ai fini della presente legge si fa riferimento alle definizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ).
Art. 2
 (Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 a far data dall'1 giugno 2016 è istituito l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, di seguito denominato Ente.
2. L'Ente è un ente funzionale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia scientifica, amministrativa, finanziaria, patrimoniale ed è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.
3. L'Ente ha sede legale a Gorizia e sedi operative a Trieste e presso Villa Manin a Codroipo.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 19/2021
Art. 3
 (Competenze dell'Ente)
1. L'Ente provvede in particolare, con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera a):
a) a effettuare la catalogazione sistematica del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, promuovendo la diffusione della conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali catalogati anche in collaborazione con le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio;
b) a esercitare le funzioni di competenza della Regione in materia di tutela dei beni librari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 902/1975 ;
c) a svolgere funzioni di supporto tecnico-scientifico e di consulenza per la programmazione e l'attività del sistema museale del Friuli Venezia Giulia e del sistema bibliotecario regionale;
d) a svolgere attività didattica e formativa nel settore dei beni culturali, dei musei e delle biblioteche, anche mediante l'aggiornamento delle figure professionali e dei volontari operanti nel settore;
e) alla gestione, all'incremento e alla valorizzazione dell'Archivio multimediale della memoria dell'emigrazione regionale (AMMER) con sede a Villa Manin;
f) a effettuare e coordinare, in ambito regionale, studi e ricerche nel settore dei beni culturali;
g) a effettuare, con l'osservanza delle norme statali vigenti, ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo.
2. L'Ente, altresì, provvede in particolare, con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera b) e c):
a) alla gestione e valorizzazione del compendio di Villa Manin e del suo parco e degli altri beni culturali, istituti e luoghi della cultura, siti nei territori delle province di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia, individuati ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 3, anche attraverso l'integrazione con il polo museale del Friuli Venezia Giulia;
b) alla valorizzazione delle collezioni nella propria disponibilità;
c) allo sviluppo dell'attività espositiva nei beni culturali, negli istituti e nei luoghi della cultura di cui alla lettera a);
d) alla promozione e all'ospitalità di residenze culturali;
e) alla promozione o partecipazione diretta a iniziative speciali di sviluppo dell'offerta culturale e turistica regionale;
f) alla promozione delle relazioni col territorio circostante Villa Manin quale principale punto di riferimento storico culturale.
(1)
2 bis. L'Ente provvede, altresì, alla valorizzazione culturale del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli Venezia Giulia e dei parchi e giardini storici di propria competenza.
3. L'Ente promuove l'elaborazione di progetti di rilevante interesse regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale e partecipa a iniziative realizzate in collaborazione con enti e organismi di settore operanti in ambito europeo e internazionale, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti comunitari in materia.
4. Nell'ambito delle attribuzioni riconosciute, l'Ente può svolgere attività per conto di soggetti pubblici e privati regolate da apposita convenzione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 7/2016
2Comma 2 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 19/2021
Art. 4
 (Scuola regionale per il restauro)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), l'Ente gestisce la Scuola regionale per il restauro per l'organizzazione di corsi specialistici, da attuarsi nell'osservanza della normativa statale vigente in materia di profili di competenza dei restauratori, di criteri e livelli di qualità dell'insegnamento e di requisiti minimi di accreditamento.
Art. 4 bis
 (Scuola Merletti)
1. All'esito del processo previsto dall' articolo 6, comma 20, della legge regionale 6 agosto 2021, n.13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), al fine di garantire la continuità delle attività della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia e valorizzare la tradizionale arte del merletto, favorendo la diffusione della sua conoscenza e l'apprendimento delle tecniche di lavorazione, nonché lo sviluppo della sua produzione, l'Ente:
a) promuove e gestisce la Scuola dedicata all'organizzazione e all'erogazione di corsi specialistici per l'apprendimento delle tecniche per l'esecuzione del merletto a fuselli anche avvalendosi di enti di formazione regionale accreditati ai sensi della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente); a tal fine ERPAC segnala agli enti di formazione accreditati per la formazione continua, già selezionati attraverso avvisi pubblici della Regione, anche costituiti in associazione temporanea di imprese, i fabbisogni formativi relativi all'apprendimento delle tecniche per l'esecuzione del merletto a fuselli;
b) svolge attività di ricerca, studio e valorizzazione del merletto e della sua produzione, anche in collaborazione con enti e istituzioni;
c) gestisce e promuove la diffusione del marchio collettivo "Merletto goriziano - SCM - FVG";
d) può porre in essere attività di tipo commerciale purché non esclusiva o prevalente.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 19/2021
2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 35, lettera a), L. R. 13/2023
3Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 45, L. R. 14/2023
Art. 5
 (Programmazione dell'attività dell'Ente)
1. L'Ente svolge la propria attività attuando una programmazione triennale adottata in sede di approvazione del bilancio ed elaborata sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale e delle indicazioni espresse dagli organismi di cui agli articoli 10 e 11, sentita la direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio.
2.  
( ABROGATO )
(4)
3.  
( ABROGATO )
(5)
4.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 48, L. R. 14/2016
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
3Comma 1 sostituito da art. 23, comma 1, L. R. 19/2021
4Comma 2 abrogato da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 19/2021
5Comma 3 abrogato da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 19/2021
6Comma 4 abrogato da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 19/2021
Art. 6
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione, nei confronti dell'Ente, esercita le seguenti funzioni:
a) nomina gli organi di cui all'articolo 7 e istituisce il Comitato di cui all'articolo 10;
b) definisce, in base alle disposizioni di cui all'articolo 12, l'assetto organizzativo;
c) esercita attività di indirizzo, vigilanza e controllo;
d) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità;
e) approva la programmazione di cui all'articolo 5;
f) può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'Ente.
(1)
Note:
1Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 19/2021
Art. 7
 (Organi)
1. Sono organi dell'Ente:
a) il Direttore generale;
b) il Revisore unico dei conti.
Art. 8
 (Direttore generale)
1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è responsabile della sua gestione.
2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) adotta il bilancio preventivo e la programmazione triennale di cui all'articolo 5 e le relative variazioni;
b) adotta il conto consuntivo;
c) adotta i regolamenti concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;
c bis) determina l'entità e le modalità di riscossione dei contributi che l'Ente può stabilire per la frequenza dei corsi e delle attività formative svolti istituzionalmente dall'Ente;
d) ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente con facoltà di conciliare e transigere;
e) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
f) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo;
g)
adotta gli eventuali atti connessi e conseguenti alla soppressione dell'Istituto e dell'Azienda, i cui procedimenti non siano stati conclusi dal Commissario di cui all'articolo 19;

h) partecipa alle sedute del Comitato di cui all'articolo 10 e della Commissione speciale di cui all'articolo 11.
h bis) sottoscrive gli atti che comportano il mutamento della consistenza del patrimonio mobiliare sottoposto a vincolo e del patrimonio immobiliare, nonché le convenzioni e gli accordi tra enti.
2 bis. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 2, lettera c), il Direttore generale applica, in relazione ai beni individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, le disposizioni di cui ai provvedimenti e agli atti convenzionali delle Province riguardanti la fruizione dei beni medesimi.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 49, L. R. 14/2016
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
3Lettera h bis) del comma 2 aggiunta da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
4Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 35, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 9
 (Revisore unico dei conti)
1. Il Revisore unico dei conti esercita la funzione di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprime parere sul bilancio preventivo annuale e pluriennale;
c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.
2. Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
3. Il Revisore unico dei conti ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia di cultura.
Art. 10
 (Comitato d'indirizzo scientifico)
1. Al fine di fornire all'Ente una specifica e qualificata consulenza scientifica in particolare nel procedimento di elaborazione e adozione della programmazione di cui all'articolo 5 e in merito all'organizzazione dell'attività dell'Ente è istituito, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, un Comitato d'indirizzo scientifico, di seguito Comitato, composto da:
a) un esperto designato dall'Università degli Studi di Trieste;
b) un esperto designato dall'Università degli Studi di Udine;
c) il Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo col Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, o un suo delegato;
d) un esperto individuato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo tra soggetti che abbiano una significativa esperienza nel settore turistico;
e) due esperti individuati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, tra soggetti che si siano distinti per particolari attività professionali o di ricerca nei settori di competenza dell'ente;
f) un esperto individuato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, tra soggetti che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;
g) un esperto individuato dal Progetto integrato cultura del Medio Friuli tra soggetti che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;
h) il Direttore centrale della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di cultura o un suo delegato.
h bis) il Direttore centrale della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di istruzione e formazione o un suo delegato.
2. Uno degli esperti individuati dalla Giunta regionale svolge le funzioni di Presidente del Comitato e ne coordina i lavori. Il Presidente garantisce la supervisione del programma e l'alta vigilanza sulla realizzazione delle iniziative dell'Ente stesso. In sede di prima applicazione fa parte del Comitato, con funzioni di Presidente, anche il Sovrintendente dell'Azienda in carica al 31 maggio 2016.
3. Ai componenti del Comitato è corrisposto per la partecipazione all'attività collegiale un gettone di presenza il cui importo è fissato con deliberazione della Giunta regionale. La partecipazione al Comitato dà luogo al rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previsti per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa dello Stato.
4. Il Comitato rimane in carica per tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato.
5. Il Presidente convoca il Comitato almeno sei volte all'anno e, almeno due volte all'anno, una seduta congiunta del Comitato e della Commissione speciale di cui all'articolo 11 per l'esame di questioni relative alla programmazione complessiva dell'Ente.
6. Nelle more della costituzione del Comitato, le competenze dello stesso sono svolte dal Sovrintendente, con funzioni di Presidente, e dai componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda in carica al 31 maggio 2016. Per la partecipazione a tale attività collegiale al Presidente e ai componenti spetta quanto previsto al comma 3.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 7/2016
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 7/2016
3Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 7/2016
4Lettera h bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 18, L. R. 20/2018
5Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, L. R. 19/2021
Art. 11
 (Commissione speciale per i Musei provinciali di Gorizia)
1. Al fine di valorizzare la peculiarità e la particolare valenza storica del compendio dei Musei provinciali di Gorizia è istituita la Commissione speciale per i Musei provinciali di Gorizia con il compito di fornire all'Ente una consulenza scientifica specifica nel procedimento di adozione del programma di cui all'articolo 5 per quanto attiene alle collezioni site nei Musei provinciali di Gorizia. La Commissione speciale è costituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, ed è composta da:
a) un esperto designato dall'Assemblea del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale "Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna obcina Nova Gorica (Slo) e Obcina Šempeter-Vrtojba (Slo)" / "Obmocje obcin: Comune di Gorizia (I), Mestna obcina Nova Gorica (Slo) in Obcina Šempeter-Vrtojba (Slo)" tra soggetti che svolgono o abbiano svolto funzioni di direzione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale o che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;
b) un esperto designato dal Presidente dell'Unione territoriale intercomunale "Collio-Alto Isonzo" tra soggetti che svolgono o abbiano svolto funzioni di direzione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale o che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;
c) un esperto designato dal Presidente dell'Unione territoriale intercomunale "Basso Isontino" tra soggetti che svolgono o abbiano svolto funzioni di direzione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale o che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;
d) un esperto designato dalla Consulta per la minoranza slovena del Comune di Gorizia tra soggetti appartenenti alla minoranza slovena e con comprovata esperienza professionale nel settore culturale;
e) l'esperto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d);
f) il Direttore centrale della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di cultura o un suo delegato, che svolge le funzioni di Presidente.
2. La partecipazione alla Commissione dà luogo al rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previsti per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
3. La Commissione rimane in carica per tre anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.
Art. 12
 (Organizzazione interna)
1. La Regione definisce, con il provvedimento che stabilisce l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, l'assetto organizzativo dell'Ente tenendo conto della peculiarità delle funzioni precedentemente svolte dall'Istituto e dall'Azienda e di quelle connesse all'acquisizione da parte della Regione delle funzioni provinciali in materia di beni culturali.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, comma 1, L. R. 26/2018
Art. 13
 (Conferimento incarichi)
1. L'incarico di Direttore generale è conferito con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato di durata massima quinquennale, con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.
2. Per l'attribuzione dell'incarico sostitutorio del Direttore generale si applica la disciplina prevista per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.
3. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi, o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, o in caso di grave violazione di leggi, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale può provvedere alla revoca dell'incarico con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.
4. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico in analogia a quanto previsto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.
5. In sede di prima applicazione e in relazione all'assetto organizzativo definito ai sensi dell'articolo 12, gli eventuali incarichi dirigenziali diversi da quello di cui al comma 1 sono conferiti, prioritariamente, al Direttore dell'Istituto e al Direttore dell'Azienda in carica alla data del 31 maggio 2016.
6. Gli incarichi di cui al comma 5 sono conferiti secondo quanto previsto dalla disciplina regionale vigente, a persone dotate di qualificazione professionale e comprovata esperienza in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.
7. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Con le medesime modalità è nominato un Revisore supplente.
8. Il Revisore unico dei conti è designato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura; il Revisore supplente è designato dall'Assessore regionale competente in materia di bilancio.
9. Il Revisore unico dei conti resta in carica tre anni dalla data del provvedimento di nomina.
10. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti ai sensi della normativa regionale vigente.
11. Non possono essere nominati Revisore unico dei conti o Revisore supplente:
a) il personale in servizio presso l'Ente;
b) i titolari o amministratori di imprese che prestano beni o forniscono servizi all'Ente;
c) i consulenti e collaboratori dell'Ente;
d) i consiglieri e gli assessori regionali.
12. Sono fatte salve le ulteriori cause di ineleggibilità o ostative alla nomina previste dalla normativa vigente.
13. Le cause di ineleggibilità o ostative alla nomina sopravvenute sono considerate cause di incompatibilità.
14. Il Revisore la cui carica sia divenuta incompatibile, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinuncia alla nuova carica, funzione o posizione senza necessità di diffida o invito da parte dell'Ente; in caso di mancata rinuncia nei termini predetti decade automaticamente dalla carica.
Art. 14
 (Dotazione finanziaria dell'Ente)
1. Costituiscono fonte di finanziamento dell'Ente:
a) la quota annuale per le spese di funzionamento e attività determinata in sede di approvazione della legge di stabilità regionale;
b) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;
b bis) i proventi che l'Ente può stabilire, con determinazione del Direttore generale, a titolo di contribuzione per la frequenza dei corsi e delle attività formative svolti istituzionalmente dall'Ente;
c) gli ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale;
d) i finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte dall'Ente;
e) i finanziamenti dello Stato, dell'Unione europea, nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza;
f) le entrate finanziarie derivanti da lasciti, legati, donazioni e sovvenzioni da parte di privati;
g) i proventi da attività in favore di terzi quali corrispettivi, vendita pubblicazioni, corsi;
h) il ricavato da biglietti di ingresso;
i) le sponsorizzazioni per manifestazioni.
(1)
Note:
1Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 35, lettera c), L. R. 13/2023
Art. 15
 (Personale dell'Ente)
1. Il personale dell'Ente appartiene al ruolo unico regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Il personale regionale in servizio presso l'Istituto e presso l'Azienda alla data del 31 maggio 2016 è assegnato all'Ente.
3. L'Ente subentra, a decorrere dall'1 giugno 2016, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato di diritto privato in essere presso l'Azienda alla data del 31 maggio 2016. Il personale interessato è collocato nell'ambito di una dotazione organica a esaurimento presso l'Ente.
4. Per lo svolgimento della propria attività l'Ente può avvalersi anche di collaborazioni esterne, di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato e di consulenze professionali.
5. Per assicurare continuità allo svolgimento delle funzioni, la Regione:
a) assegna all'Ente, contestualmente all'attribuzione di cui all'articolo 16, comma 3, il personale a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, addetto prevalentemente alle attività connesse allo svolgimento dei compiti di gestione dei beni culturali, istituti e luoghi della cultura attribuiti alla propria disponibilità;
b) subentra negli eventuali rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le attività di cui alla lettera a); la spesa relativa a detto personale non rileva, fino alla scadenza naturale di tali contratti, ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 27, comma 1, L. R. 19/2021
Art. 16
 (Patrimonio e contabilità)
1. L'Ente è dotato di un proprio bilancio, col quale provvede al finanziamento della propria attività istituzionale, agli interventi sui beni mobili e immobili in disponibilità e all'acquisizione delle attrezzature tecniche e dei materiali necessari al suo svolgimento, nonché all’incremento delle proprie collezioni.
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, da emanare entro il 31 maggio 2016 su proposta dell'Assessore regionale alla cultura, sono individuati gli istituti e i luoghi della cultura e i beni culturali di cui all'articolo 1, comma 1, di cui la Regione è proprietaria o ha la disponibilità da attribuire a far data dall'1 giugno 2016 alla disponibilità dell'Ente.
3. Anche successivamente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla cultura, sono individuati eventuali altri istituti o luoghi della cultura o beni culturali di cui all'articolo 1, comma 1, di cui la Regione è proprietaria o ha la disponibilità, in particolare in esito alla procedura di subentro nelle funzioni delle Province di cui alla legge regionale 26/2014 , Allegato B), relativo all'articolo 32, punto 4), da attribuire alla disponibilità dell'Ente.
3 bis. Sono esclusi dall'attribuzione all'Ente i terreni, a eccezione di quelli che formano oggetto di specifici progetti di recupero e valorizzazione culturale dell'Ente e gli immobili inagibili o non suscettibili di valorizzazione culturale.
3 ter. In relazione ai beni immobili dei quali è attribuita la disponibilità spetta all'Ente la manutenzione ordinaria degli stessi, salvo quanto disposto dal comma 3 bis, mentre rimangono in capo all'Amministrazione regionale tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, fatte salve specifiche intese.
3 quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 ter, rimane di competenza dell'Amministrazione regionale l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, il cui valore economico dei lavori sia pari o superiore a 150.000 euro.
3 quinquies. Ai fini della determinazione del valore economico dei lavori di cui al comma 3 quater non concorrono gli importi delle varianti e gli interventi di cui all' articolo 149 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ovverossia le modifiche di contratto resesi necessarie in corso d'opera.
4. L'Amministrazione regionale mette, altresì, a disposizione dell'Ente i beni immobili, mobili e i servizi necessari per il suo funzionamento, nell’ambito di una programmazione finanziaria e organizzativa preventivamente concordata tra le parti con cadenza almeno annuale.
5. Possono entrare a far parte del patrimonio dell'Ente eventuali lasciti e donazioni, nonché i beni che soggetti pubblici e privati vogliono affidare alla gestione dello stesso.
6. Ai fini dell'amministrazione del patrimonio e della contabilità dell'Ente si applica la normativa vigente in materia per gli enti regionali.
7. Per i servizi di Tesoreria l'Ente subentra nel rapporto con il Tesoriere dell'Istituto.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 50, L. R. 14/2016
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 12/2017
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 10, comma 38, L. R. 31/2017
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
5Comma 3 bis aggiunto da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
6Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 47, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7Comma 3 quater aggiunto da art. 6, comma 47, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8Comma 3 quinquies aggiunto da art. 6, comma 47, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 17
 (Collezioni della Provincia di Gorizia)
1. Al fine di salvaguardare e tutelare il legame inscindibile con il territorio di riferimento, le collezioni dei Musei provinciali di Gorizia sono trasferite, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 26/2014 , in proprietà indivisa ai Comuni di Gorizia e Monfalcone.
2. Il trasferimento decorre dalla data del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e a decorrere da tale data i beni sono iscritti nel patrimonio dei Comuni di cui al comma 1 secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti contabili. Del trasferimento è data comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell' articolo 54, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 42/2004 .
3. La gestione, la conservazione, la promozione e la valorizzazione delle collezioni di cui al comma 1 sono assunte e curate dalla Regione, per il tramite dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni inerenti la tutela.
4. Allo scopo di garantire ulteriormente l'inalienabile legame tra le collezioni e il loro contesto di tradizionale collocazione nel Comune di riferimento, la Regione, d'intesa con i Comuni di cui al comma 1, coopera con i competenti organi dello Stato al fine di rafforzare la stretta relazione delle collezioni museali con i propri ambiti territoriali, anche mediante l'eventuale dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante, ai sensi dell' articolo 10, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 42/2004.
Note:
1Articolo sostituito da art. 54, comma 1, L. R. 10/2016
Art. 18
 (Vigilanza)
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Ente in conformità all' articolo 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 ).
Art. 19
 (Procedure di soppressione e norme transitorie)
1.
Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, è nominato un Commissario straordinario presso l'Istituto e presso l'Azienda, al quale sono attribuiti i compiti e le attività amministrative e contabili, elencati in dettaglio, relativi alla procedura di soppressione dell'Istituto e dell'Azienda e alla creazione dell'Ente.

2. L'incarico di Commissario è conferito, contestualmente al conferimento dell'incarico di Direttore generale, a un dirigente del ruolo unico regionale. Con deliberazione della Giunta regionale può essere stabilita un'indennità relativa all'incarico.
3. Dalla data di nomina del Commissario:
a) sono sciolti il Comitato di consulenza scientifica di cui all' articolo 4, comma 2, della legge regionale 10/2008 e il Comitato di indirizzo scientifico di cui alla legge regionale 32/2002 ;
b) il Consiglio di amministrazione dell'Azienda non svolge le funzioni di cui all' articolo 5 bis, comma 4, della legge regionale 32/2002 e svolge le funzioni di cui all' articolo 6, comma 1, della legge regionale 32/2002 .
4. I Direttori dell'Istituto e dell'Azienda in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati nei loro incarichi, automaticamente e alle medesime condizioni contrattuali, fino al 31 maggio 2016 ed esercitano le funzioni non espressamente attribuite al Commissario con il decreto di cui al comma 1.
5. Al Commissario sono attribuiti i poteri spettanti al Consiglio di amministrazione dell'Azienda. Il Commissario ha la rappresentanza legale dell'Istituto e dell'Azienda.
6. Il Commissario provvede alla chiusura della gestione pregressa dell'Istituto e dell'Azienda, curando in particolare per ciascuno di essi:
a) la predisposizione dello stato di consistenza finale dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà;
b) la predisposizione di un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale alla chiusura della gestione dell'Istituto e dell'Azienda;
c) la predisposizione di un atto ricognitivo finale dei rapporti giuridici attivi e passivi;
d) il riaccertamento straordinario dei residui entro il 30 aprile 2016;
e) l'approvazione del conto consuntivo 2015 entro il 30 aprile 2016;
f) l'adozione del bilancio di previsione unificato dell'Ente entro il 31 maggio 2016.
7. L'Ente è costituito a decorrere dall'1 giugno 2016. Entro tale termine sono nominati i relativi organi ed è definito l'assetto organizzativo. In ogni caso il Commissario e i revisori contabili dell'Istituto e dell'Azienda restano in carica fino alla nomina degli organi dell'Ente e comunque non oltre il 30 giugno 2016.
8.
I revisori contabili dell'Istituto e dell'Azienda, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a esercitare, rispettivamente, le funzioni di cui all' articolo 4, comma 3, della legge regionale 10/2008 e all' articolo 9 della legge regionale 32/2002 fino alla soppressione dell'Istituto e dell'Azienda. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 essi svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

a) certificazione dei rendiconti dell'Istituto e dell'Azienda relativi all'esercizio 2015;
b) certificazione dei dati contabili previsionali e di chiusura al momento dell'adozione del bilancio di cui al comma 6, lettera f);
c) esercizio degli adempimenti connessi ai compiti di cui alle lettere a) e b);
d) assistenza tecnica al Commissario per gli adempimenti di cui al comma 6.
9. I revisori di cui al comma 7 continuano a percepire le indennità come determinate dalla Giunta regionale.
10.
A decorrere dall'1 giugno 2016 l'Istituto e l'Azienda sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite all'Ente che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti loro capo.

11. L'Ente subentra nella titolarità del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituto e dell'Azienda dalla data della loro cessazione.
12. I beni la cui gestione costituiva lo scopo istituzionale dell'Istituto e dell'Azienda rimangono destinati a tale finalità, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica espressa autorizzazione della Giunta regionale.
13. I beni immobili e mobili delle Province, da acquisire da parte della Regione ai sensi della legge regionale 26/2014 e destinati alla disponibilità dell'Ente, sono assegnati al medesimo contestualmente all'acquisizione, mediante verbali di consegna sottoscritti contestualmente dai rappresentanti di Regione, Provincia ed Ente. Ai sensi dell' articolo 2645 del codice civile , il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.
Art. 20
 (Coordinamento normativo)
1. Nelle leggi e nei regolamenti regionali ogni riferimento all'Istituto o all'Azienda è sostituito col riferimento all'Ente e ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda è sostituito col riferimento al Direttore generale dell'Ente.