LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2016
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 6
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione, nei confronti dell'Ente, esercita le seguenti funzioni:
a) nomina gli organi di cui all'articolo 7 e istituisce il Comitato di cui all'articolo 10;
b) definisce, in base alle disposizioni di cui all'articolo 12, l'assetto organizzativo;
c) esercita attività di indirizzo, vigilanza e controllo;
d) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità;
e) approva la programmazione di cui all'articolo 5;
f) può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'Ente.
(1)
Note:
1Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 19/2021