LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2016
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 31
 (Conferma dei contributi concessi al Comune di Spilimbergo per interventi di edilizia teatrale)
1. Il contributo decennale costante di 36.000 euro annui e il contributo decennale costante di 66.100 euro annui concessi al Comune di Spilimbergo per investimenti nel settore dell'edilizia teatrale ai sensi dell' articolo 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e a valere rispettivamente su risorse stanziate per l'anno 2008 e per l'anno 2009, possono essere utilizzati dal beneficiario per la realizzazione del nuovo intervento denominato "Lavori di ristrutturazione e adeguamento Cinema Teatro Miotto - 1° lotto funzionale".
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Spilimbergo presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all' articolo 56 della legge regionale 14/2002 .
3. La struttura competente in materia di beni culturali, nel termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, conferma i contributi di cui al comma 1 per un importo corrispondente alla spesa risultante dal quadro economico del nuovo intervento e fissa i termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione dei contributi stessi.