LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2016
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 3
 (Competenze dell'Ente)
1. L'Ente provvede in particolare, con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera a):
a) a effettuare la catalogazione sistematica del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, promuovendo la diffusione della conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali catalogati anche in collaborazione con le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio;
b) a esercitare le funzioni di competenza della Regione in materia di tutela dei beni librari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 902/1975 ;
c) a svolgere funzioni di supporto tecnico-scientifico e di consulenza per la programmazione e l'attività del sistema museale del Friuli Venezia Giulia e del sistema bibliotecario regionale;
d) a svolgere attività didattica e formativa nel settore dei beni culturali, dei musei e delle biblioteche, anche mediante l'aggiornamento delle figure professionali e dei volontari operanti nel settore;
e) alla gestione, all'incremento e alla valorizzazione dell'Archivio multimediale della memoria dell'emigrazione regionale (AMMER) con sede a Villa Manin;
f) a effettuare e coordinare, in ambito regionale, studi e ricerche nel settore dei beni culturali;
g) a effettuare, con l'osservanza delle norme statali vigenti, ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo.
2. L'Ente, altresì, provvede in particolare, con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera b) e c):
a) alla gestione e valorizzazione del compendio di Villa Manin e del suo parco e degli altri beni culturali, istituti e luoghi della cultura, siti nei territori delle province di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia, individuati ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 3, anche attraverso l'integrazione con il polo museale del Friuli Venezia Giulia;
b) alla valorizzazione delle collezioni nella propria disponibilità;
c) allo sviluppo dell'attività espositiva nei beni culturali, negli istituti e nei luoghi della cultura di cui alla lettera a);
d) alla promozione e all'ospitalità di residenze culturali;
e) alla promozione o partecipazione diretta a iniziative speciali di sviluppo dell'offerta culturale e turistica regionale;
f) alla promozione delle relazioni col territorio circostante Villa Manin quale principale punto di riferimento storico culturale.
(1)
2 bis. L'Ente provvede, altresì, alla valorizzazione culturale del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli Venezia Giulia e dei parchi e giardini storici di propria competenza.
3. L'Ente promuove l'elaborazione di progetti di rilevante interesse regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale e partecipa a iniziative realizzate in collaborazione con enti e organismi di settore operanti in ambito europeo e internazionale, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti comunitari in materia.
4. Nell'ambito delle attribuzioni riconosciute, l'Ente può svolgere attività per conto di soggetti pubblici e privati regolate da apposita convenzione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 7/2016
2Comma 2 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 19/2021