LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2016
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 28
1. All' articolo 4 della legge regionale 34/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 46 le parole << sostegno dei programmi di attività >> sono sostituite dalle seguenti:<< funzionamento e lo sviluppo >>;

b)
il comma 48 è sostituito dal seguente:
<<48. Con il decreto di concessione, da emanare entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 47, è erogato un acconto nella misura dell'80 per cento del contributo concesso; l'erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 49; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.>>;

c)
il comma 50 è sostituito dal seguente:
<<50. Le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'impiego dei contributi di cui al comma 46, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse nonché il termine e le modalità di presentazione del rendiconto sono quelli stabiliti con il regolamento regionale emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 177/Pres. (Regolamento per l'attuazione degli interventi regionali previsti per lo sviluppo dei servizi e degli Istituti bibliotecari e museali di interesse regionale dal Titolo I della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 ), che si applica nel testo vigente al 31 dicembre 2015.>>;

d)
il comma 54 è sostituito dal seguente:
<<54. Con il decreto di concessione, da emanare entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 53, è erogato un acconto nella misura dell'80 per cento del contributo concesso ed è inoltre fissato il termine di rendicontazione; l'erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 55; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.>>;

e)
il comma 56 è sostituito dal seguente:
<<56. Le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'impiego dei contributi di cui al comma 52, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di presentazione del rendiconto nonché le specifiche modalità attuative dell'intervento previsto a sostegno dei Poli SBN presenti sul territorio regionale sono quelle stabilite con il regolamento regionale emanato con il decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2008, n. 262/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale e i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 ), che si applica nel testo vigente al 31 dicembre 2015.>>.