LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2016
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 27
 (Reviviscenza di norme)
1. A parziale modifica di quanto disposto dall' articolo 49, comma 1, lettera a), della legge regionale 23/2015 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vigono nuovamente le norme di cui all'articolo 22, commi primo e terzo, e all' articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle di cui agli articoli 6 e 10, comma 3, del relativo regolamento di attuazione, emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006 n. 177 (Regolamento per l'attuazione degli interventi regionali previsti per lo sviluppo dei servizi e degli Istituti bibliotecari e museali di interesse regionale dal Titolo I della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 ), e successive modifiche e integrazioni; le citate norme si applicano ai fini della concessione dei contributi previsti dall' articolo 4, comma 46, della legge regionale 34/2015 , compatibilmente con le disposizioni di cui al medesimo articolo 4, commi 47, 48, 49 e 50, come modificato dall'articolo 28.
2. A parziale modifica di quanto disposto dall' articolo 49, comma 1, lettera u), della legge regionale 23/2015 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vigono nuovamente le norme di cui agli articoli 11, commi 3 e 4, 12, commi 2 e 3, 14 e 17, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle di cui agli articoli 6, 7, 8, commi 6 e 7, 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 2, del relativo regolamento di attuazione, emanato con il decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2008 n. 262 (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 ), e successive modifiche e integrazioni; le citate norme si applicano ai fini della concessione dei contributi previsti dall' articolo 4, comma 52, della legge regionale 34/2015 , compatibilmente con le disposizioni di cui al medesimo articolo 4, commi 53, 54, 55 e 56, come modificato dall'articolo 28.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 17, L. R. 25/2016
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016