LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2016
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 25
1. All' articolo 37 della legge regionale 23/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4, dopo le parole << che specificano >>, sono inserite le seguenti: << le categorie dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo, >>;

b)
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. Per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative, composte dal Direttore centrale competente in materia di cultura o suo delegato, dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008 o suo delegato, e da due esperti nel settore archivistico, designati dalla sezione regionale per il Friuli Venezia Giulia dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana - ANAI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi.
4 ter. Gli esperti di cui al comma 4 bis svolgono il loro incarico a titolo gratuito; a essi è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.>>.