LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2016
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 2
 (Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 a far data dall'1 giugno 2016 è istituito l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, di seguito denominato Ente.
2. L'Ente è un ente funzionale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia scientifica, amministrativa, finanziaria, patrimoniale ed è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.
3. L'Ente ha sede legale a Gorizia e sedi operative a Trieste e presso Villa Manin a Codroipo.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 19/2021