LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2016
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 19
 (Procedure di soppressione e norme transitorie)
1.
Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, è nominato un Commissario straordinario presso l'Istituto e presso l'Azienda, al quale sono attribuiti i compiti e le attività amministrative e contabili, elencati in dettaglio, relativi alla procedura di soppressione dell'Istituto e dell'Azienda e alla creazione dell'Ente.

2. L'incarico di Commissario è conferito, contestualmente al conferimento dell'incarico di Direttore generale, a un dirigente del ruolo unico regionale. Con deliberazione della Giunta regionale può essere stabilita un'indennità relativa all'incarico.
3. Dalla data di nomina del Commissario:
a) sono sciolti il Comitato di consulenza scientifica di cui all' articolo 4, comma 2, della legge regionale 10/2008 e il Comitato di indirizzo scientifico di cui alla legge regionale 32/2002 ;
b) il Consiglio di amministrazione dell'Azienda non svolge le funzioni di cui all' articolo 5 bis, comma 4, della legge regionale 32/2002 e svolge le funzioni di cui all' articolo 6, comma 1, della legge regionale 32/2002 .
4. I Direttori dell'Istituto e dell'Azienda in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati nei loro incarichi, automaticamente e alle medesime condizioni contrattuali, fino al 31 maggio 2016 ed esercitano le funzioni non espressamente attribuite al Commissario con il decreto di cui al comma 1.
5. Al Commissario sono attribuiti i poteri spettanti al Consiglio di amministrazione dell'Azienda. Il Commissario ha la rappresentanza legale dell'Istituto e dell'Azienda.
6. Il Commissario provvede alla chiusura della gestione pregressa dell'Istituto e dell'Azienda, curando in particolare per ciascuno di essi:
a) la predisposizione dello stato di consistenza finale dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà;
b) la predisposizione di un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale alla chiusura della gestione dell'Istituto e dell'Azienda;
c) la predisposizione di un atto ricognitivo finale dei rapporti giuridici attivi e passivi;
d) il riaccertamento straordinario dei residui entro il 30 aprile 2016;
e) l'approvazione del conto consuntivo 2015 entro il 30 aprile 2016;
f) l'adozione del bilancio di previsione unificato dell'Ente entro il 31 maggio 2016.
7. L'Ente è costituito a decorrere dall'1 giugno 2016. Entro tale termine sono nominati i relativi organi ed è definito l'assetto organizzativo. In ogni caso il Commissario e i revisori contabili dell'Istituto e dell'Azienda restano in carica fino alla nomina degli organi dell'Ente e comunque non oltre il 30 giugno 2016.
8.
I revisori contabili dell'Istituto e dell'Azienda, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a esercitare, rispettivamente, le funzioni di cui all' articolo 4, comma 3, della legge regionale 10/2008 e all' articolo 9 della legge regionale 32/2002 fino alla soppressione dell'Istituto e dell'Azienda. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 essi svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

a) certificazione dei rendiconti dell'Istituto e dell'Azienda relativi all'esercizio 2015;
b) certificazione dei dati contabili previsionali e di chiusura al momento dell'adozione del bilancio di cui al comma 6, lettera f);
c) esercizio degli adempimenti connessi ai compiti di cui alle lettere a) e b);
d) assistenza tecnica al Commissario per gli adempimenti di cui al comma 6.
9. I revisori di cui al comma 7 continuano a percepire le indennità come determinate dalla Giunta regionale.
10.
A decorrere dall'1 giugno 2016 l'Istituto e l'Azienda sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite all'Ente che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti loro capo.

11. L'Ente subentra nella titolarità del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituto e dell'Azienda dalla data della loro cessazione.
12. I beni la cui gestione costituiva lo scopo istituzionale dell'Istituto e dell'Azienda rimangono destinati a tale finalità, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica espressa autorizzazione della Giunta regionale.
13. I beni immobili e mobili delle Province, da acquisire da parte della Regione ai sensi della legge regionale 26/2014 e destinati alla disponibilità dell'Ente, sono assegnati al medesimo contestualmente all'acquisizione, mediante verbali di consegna sottoscritti contestualmente dai rappresentanti di Regione, Provincia ed Ente. Ai sensi dell' articolo 2645 del codice civile , il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.