LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2016
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 16
 (Patrimonio e contabilità)
1. L'Ente è dotato di un proprio bilancio, col quale provvede al finanziamento della propria attività istituzionale, agli interventi sui beni mobili e immobili in disponibilità e all'acquisizione delle attrezzature tecniche e dei materiali necessari al suo svolgimento, nonché all’incremento delle proprie collezioni.
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, da emanare entro il 31 maggio 2016 su proposta dell'Assessore regionale alla cultura, sono individuati gli istituti e i luoghi della cultura e i beni culturali di cui all'articolo 1, comma 1, di cui la Regione è proprietaria o ha la disponibilità da attribuire a far data dall'1 giugno 2016 alla disponibilità dell'Ente.
3. Anche successivamente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla cultura, sono individuati eventuali altri istituti o luoghi della cultura o beni culturali di cui all'articolo 1, comma 1, di cui la Regione è proprietaria o ha la disponibilità, in particolare in esito alla procedura di subentro nelle funzioni delle Province di cui alla legge regionale 26/2014 , Allegato B), relativo all'articolo 32, punto 4), da attribuire alla disponibilità dell'Ente.
3 bis. Sono esclusi dall'attribuzione all'Ente i terreni, a eccezione di quelli che formano oggetto di specifici progetti di recupero e valorizzazione culturale dell'Ente e gli immobili inagibili o non suscettibili di valorizzazione culturale.
3 ter. In relazione ai beni immobili dei quali è attribuita la disponibilità spetta all'Ente la manutenzione ordinaria degli stessi, salvo quanto disposto dal comma 3 bis, mentre rimangono in capo all'Amministrazione regionale tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, fatte salve specifiche intese.
3 quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 ter, rimane di competenza dell'Amministrazione regionale l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, il cui valore economico dei lavori sia pari o superiore a 150.000 euro.
3 quinquies. Ai fini della determinazione del valore economico dei lavori di cui al comma 3 quater non concorrono gli importi delle varianti e gli interventi di cui all' articolo 149 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ovverossia le modifiche di contratto resesi necessarie in corso d'opera.
4. L'Amministrazione regionale mette, altresì, a disposizione dell'Ente i beni immobili, mobili e i servizi necessari per il suo funzionamento, nell’ambito di una programmazione finanziaria e organizzativa preventivamente concordata tra le parti con cadenza almeno annuale.
5. Possono entrare a far parte del patrimonio dell'Ente eventuali lasciti e donazioni, nonché i beni che soggetti pubblici e privati vogliono affidare alla gestione dello stesso.
6. Ai fini dell'amministrazione del patrimonio e della contabilità dell'Ente si applica la normativa vigente in materia per gli enti regionali.
7. Per i servizi di Tesoreria l'Ente subentra nel rapporto con il Tesoriere dell'Istituto.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 50, L. R. 14/2016
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 12/2017
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 10, comma 38, L. R. 31/2017
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
5Comma 3 bis aggiunto da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
6Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 47, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7Comma 3 quater aggiunto da art. 6, comma 47, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8Comma 3 quinquies aggiunto da art. 6, comma 47, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.