LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2016
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 15
 (Personale dell'Ente)
1. Il personale dell'Ente appartiene al ruolo unico regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Il personale regionale in servizio presso l'Istituto e presso l'Azienda alla data del 31 maggio 2016 è assegnato all'Ente.
3. L'Ente subentra, a decorrere dall'1 giugno 2016, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato di diritto privato in essere presso l'Azienda alla data del 31 maggio 2016. Il personale interessato è collocato nell'ambito di una dotazione organica a esaurimento presso l'Ente.
4. Per lo svolgimento della propria attività l'Ente può avvalersi anche di collaborazioni esterne, di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato e di consulenze professionali.
5. Per assicurare continuità allo svolgimento delle funzioni, la Regione:
a) assegna all'Ente, contestualmente all'attribuzione di cui all'articolo 16, comma 3, il personale a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, addetto prevalentemente alle attività connesse allo svolgimento dei compiti di gestione dei beni culturali, istituti e luoghi della cultura attribuiti alla propria disponibilità;
b) subentra negli eventuali rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le attività di cui alla lettera a); la spesa relativa a detto personale non rileva, fino alla scadenza naturale di tali contratti, ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 27, comma 1, L. R. 19/2021