LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2016
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 13
 (Conferimento incarichi)
1. L'incarico di Direttore generale è conferito con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato di durata massima quinquennale, con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.
2. Per l'attribuzione dell'incarico sostitutorio del Direttore generale si applica la disciplina prevista per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.
3. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi, o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, o in caso di grave violazione di leggi, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale può provvedere alla revoca dell'incarico con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.
4. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico in analogia a quanto previsto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.
5. In sede di prima applicazione e in relazione all'assetto organizzativo definito ai sensi dell'articolo 12, gli eventuali incarichi dirigenziali diversi da quello di cui al comma 1 sono conferiti, prioritariamente, al Direttore dell'Istituto e al Direttore dell'Azienda in carica alla data del 31 maggio 2016.
6. Gli incarichi di cui al comma 5 sono conferiti secondo quanto previsto dalla disciplina regionale vigente, a persone dotate di qualificazione professionale e comprovata esperienza in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.
7. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Con le medesime modalità è nominato un Revisore supplente.
8. Il Revisore unico dei conti è designato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura; il Revisore supplente è designato dall'Assessore regionale competente in materia di bilancio.
9. Il Revisore unico dei conti resta in carica tre anni dalla data del provvedimento di nomina.
10. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti ai sensi della normativa regionale vigente.
11. Non possono essere nominati Revisore unico dei conti o Revisore supplente:
a) il personale in servizio presso l'Ente;
b) i titolari o amministratori di imprese che prestano beni o forniscono servizi all'Ente;
c) i consulenti e collaboratori dell'Ente;
d) i consiglieri e gli assessori regionali.
12. Sono fatte salve le ulteriori cause di ineleggibilità o ostative alla nomina previste dalla normativa vigente.
13. Le cause di ineleggibilità o ostative alla nomina sopravvenute sono considerate cause di incompatibilità.
14. Il Revisore la cui carica sia divenuta incompatibile, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinuncia alla nuova carica, funzione o posizione senza necessità di diffida o invito da parte dell'Ente; in caso di mancata rinuncia nei termini predetti decade automaticamente dalla carica.