LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2016
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 12
 (Organizzazione interna)
1. La Regione definisce, con il provvedimento che stabilisce l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, l'assetto organizzativo dell'Ente tenendo conto della peculiarità delle funzioni precedentemente svolte dall'Istituto e dall'Azienda e di quelle connesse all'acquisizione da parte della Regione delle funzioni provinciali in materia di beni culturali.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, comma 1, L. R. 26/2018