LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/12/2016
Allegati:
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO IV
 MODIFICHE E ABROGAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 53
 (Modifiche a leggi regionali)
1. All' articolo 8 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia) sono apportate le seguenti modifiche):
a)
il primo, secondo, quarto e sesto comma sono abrogati;

b)
al terzo comma le parole << unità di cui al comma precedente >> sono sostituite dalle seguenti: << strutture stabili di livello inferiore al servizio >>; dopo le parole << e responsabilità >> sono aggiunte le seguenti: << , ivi compresi i casi di delega di funzioni, e i casi di sostituzione >>; le parole << previo confronto >> sono sostituite dalle seguenti: << previa informativa >>;

c)
al quinto comma le parole << delle unità di cui al primo comma >> sono sostituite dalle seguenti: << delle strutture stabili di livello inferiore al servizio >>.

2. Alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 3 le parole << previo confronto con le organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto >> sono sostituite dalle seguenti:<< previa informativa alle organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale e >>;

b)
la lettera j) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
<<j) la dotazione organica complessiva;>>;

c)
al comma 5 dell'articolo 3 dopo le parole << nel rispetto >> sono aggiunte le seguenti: << della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, nonché >>;

d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f)
il comma 6 dell'articolo 47 è soppresso.

3. All' articolo 4 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 3, 4, 7 e 8 sono abrogati;

b)
al comma 5 le parole << Ragioneria generale >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di bilancio >>;

c)
al comma 6 le parole << Ragioneria generale >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di bilancio >>; le parole << il Presidente della Regione >> sono sostituite dalle seguenti: << la Giunta regionale >>.

4. Alla legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di Comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 sono abrogate;

b)
la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 è abrogata.

5.
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), le parole << La Giunta regionale, a seguito della periodica revisione dei fabbisogni professionali e della dotazione organica, può >> sono sostituite dalle seguenti: << Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, a seguito della periodica revisione dei fabbisogni professionali e della dotazione organica, possono >>.

Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Le disposizioni di cui al c. 2, lett. d) e e) del presente articolo hanno effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R.15/2017.
3Le disposizioni di cui al c. 2, lett. d) e e) del presente articolo hanno effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4Le disposizioni di cui al c. 2, lett. d) e e) del presente articolo hanno effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera w), L. R. 26/2018
6Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera w), L. R. 26/2018
Art. 54
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 85, 99, 100, 101, 105 bis, 106 bis, 106 ter e 115 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia);
b) la legge regionale 15 marzo 1976, n. 2 (Integrazione della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 , concernente: "Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia");
c) la legge regionale 23 marzo 1979, n. 10 (Disposizioni sul trattamento economico del personale della Regione Friuli - Venezia Giulia);
d) la legge regionale 23 marzo 1979, n. 11 (Modifiche alla legge regionale n. 10 del 23 marzo 1979 , concernente "Disposizioni sul trattamento economico del personale della Regione Friuli - Venezia Giulia");
e) la legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 (Modificazioni all'Ordinamento dell'Amministrazione regionale);
f) gli articoli 2, 3 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 4, 5, 10 commi 2 e 3, 11, 12, 13, 14, 21, 23, 25, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 54, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 106, 107 e 108 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia);
g) la legge regionale 14 aprile 1982, n. 28 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 28 marzo 1968, n. 22 e 13 giugno 1980, n. 12, concernenti l'ordinamento dell'Amministrazione regionale);
h) gli articoli 3, 4, 21, 22, 33, 34 e 42 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 . Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto);
i) la legge regionale 14 dicembre 1982, n. 85 (Ulteriori modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale);
j) l' articolo 1, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 12 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 . Inquadramento di personale in posizione di comando ed assunto a contratto);
k) gli articoli 7, 9 e 17 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale);
l) la legge regionale 17 ottobre 1983, n. 77 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale);
m) gli articoli 3, 5, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 (Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia);
n) la legge regionale 14 dicembre 1984, n. 50 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale);
o) la legge regionale 18 dicembre 1985, n. 51 (Modificazioni dell'ordinamento dell'Amministrazione regionale);
p) la legge regionale 13 ottobre 1986, n. 40 (Modifica all'ordinamento dell'Amministrazione regionale);
q) la legge regionale 29 agosto 1987, n. 28 (Modificazioni ed integrazioni alla disciplina dei concorsi interni);
r) gli articoli 2, 4, 5 e 29 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 (Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia);
s) gli articoli 251, 253 e 256 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali);
t) gli articoli 1, 2, 3, 26 e 59 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale);
u) gli articoli 5, 6, 12, 14, 22, 25 e 26 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale);
v) gli articoli 29, 30 e 32 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 (Provvedimenti urgenti in materia di personale);
w) gli articoli 6 e 21 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47 (Provvedimenti urgenti in materia di organizzazione e organi collegiali);
x) gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 28, 29, 46, 47 e 53 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8 (Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia);
y) la legge regionale 10 giugno 1991, n. 23 (Disciplina in materia di personale. Disposizioni modificative della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5 e della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 . Determinazione per l'anno 1991 dei contingenti organici di cui all' articolo 64, comma 2 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 );
z) l' articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1991, n. 50 (Modificazioni alle leggi regionali 12 settembre 1990, n. 47 e 2 febbraio 1991, n. 8, concernenti gli Organi collegiali dell'Amministrazione regionale in materia di personale);
aa) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25 e 40 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 (Provvedimenti in materia di personale);
bb) l' articolo 20 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21 (Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale);
cc) gli articoli 17, 34, 35, 36, 37, 41 e 42 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39 (Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di organizzazione e di personale);
dd) gli articoli 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18.1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 45, 50, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 79, 80, 81, 82, 84 e 85 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 );
ee) l' articolo 40 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);
ff) gli articoli 11, 12 e 24 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35 (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale);
gg) l' articolo 58 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);
hh) l' articolo 2, comma 3, della legge regionale 5 settembre 1997, n. 29 (Disposizioni urgenti per il personale dell'area dirigenziale);
ii) gli articoli 1, 2, 3, 7 comma 2, 19, 23, 25, 26, 27, 38 e 48 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali);
jj) l' articolo 72, comma 6, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego, nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale);
kk) gli articoli 13, 15, 16 e 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26 (Disposizioni particolari per l'attuazione dei programmi Comunitari KONVER, Pesca, Obiettivo 2, INTERREG Italia- Slovenia e Italia-Austria. Integrazione dell' articolo 3 della legge regionale 4/1999 . Attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97 in materia di controlli. Modifiche alla legge regionale 7/1988 in materia di ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale e alla legge regionale 31/1997 in materia di personale della Regione);
ll) gli articoli 5 bis, 6, 10, 12 e 16 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale);
nn) gli articoli 11, 12 commi 3 e 4 e 13 comma 3 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale);
oo) l'articolo 16, commi 7, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 Disposizioni (collegate alla Legge finanziaria 2000);
pp) l' articolo 2, comma 17, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10 (Disposizioni in materia di personale ed organizzazione degli uffici);
rr) gli articoli 3, 6 comma 6, 7 comma 5, 8, 19 e 23 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici);
ss) gli articoli 6 commi 1 e 12, 7 commi 2, 3, 4 e 5, 8 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 12, 9 commi 3, 4 e 6, 12 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale);
tt) gli articoli 1, comma 1, e 2 commi 7, 8, 12 e 13 della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 34 (Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali 18/1996, 20/2002 e 24/2002);
uu) gli articoli 5, 15 e 22 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 (Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 . Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA);
vv) l' articolo 11 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali);
ww) gli articoli 5 comma 1 lettere b), c), d), e), 6, 7 comma 1 lettera b) e 15 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di Comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale);
xx) la legge regionale 11 agosto 2005, n. 19 (Norme in materia di Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale);
yy) l' articolo 2 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di personale);
zz) l'articolo 13, commi 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 44 e 45, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
aaa) gli articoli 6 e 8 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione, nonché in materia di passaggio al digitale terrestre);
bbb) l' articolo 18 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
ccc) l'articolo 14, commi 65 e 67, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
fff) l'articolo 10 (Norme urgenti in materia di funzione pubblica), commi 1, 2, 2 bis, 5, 7, 14 e 16, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 ;
ggg) l' articolo 12, comma 29, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013);
hhh) l'articolo 4, commi 6 e 7, della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12 (Misure urgenti per le autonomie locali);
iii)   ( ABROGATA )
jjj)   ( ABROGATA )
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Le disposizioni di cui al c. 1, lett. iii) e jjj) del presente articolo hanno effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R.15/2017.
3Le disposizioni di cui al c. 1, lett. iii) e jjj), del presente articolo hanno effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4Le disposizioni di cui al c. 1, lett. iii) e jjj) del presente articolo hanno effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5Lettera iii) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera x), L. R. 26/2018
6Lettera jjj) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera x), L. R. 26/2018
7Parole soppresse alla lettera dd) del comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 26/2018