LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/12/2016
Allegati:
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 53
 (Modifiche a leggi regionali)
1. All' articolo 8 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia) sono apportate le seguenti modifiche):
a)
il primo, secondo, quarto e sesto comma sono abrogati;

b)
al terzo comma le parole << unità di cui al comma precedente >> sono sostituite dalle seguenti: << strutture stabili di livello inferiore al servizio >>; dopo le parole << e responsabilità >> sono aggiunte le seguenti: << , ivi compresi i casi di delega di funzioni, e i casi di sostituzione >>; le parole << previo confronto >> sono sostituite dalle seguenti: << previa informativa >>;

c)
al quinto comma le parole << delle unità di cui al primo comma >> sono sostituite dalle seguenti: << delle strutture stabili di livello inferiore al servizio >>.

2. Alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 3 le parole << previo confronto con le organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto >> sono sostituite dalle seguenti:<< previa informativa alle organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale e >>;

b)
la lettera j) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
<<j) la dotazione organica complessiva;>>;

c)
al comma 5 dell'articolo 3 dopo le parole << nel rispetto >> sono aggiunte le seguenti: << della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, nonché >>;

d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f)
il comma 6 dell'articolo 47 è soppresso.

3. All' articolo 4 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 3, 4, 7 e 8 sono abrogati;

b)
al comma 5 le parole << Ragioneria generale >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di bilancio >>;

c)
al comma 6 le parole << Ragioneria generale >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di bilancio >>; le parole << il Presidente della Regione >> sono sostituite dalle seguenti: << la Giunta regionale >>.

4. Alla legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di Comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 sono abrogate;

b)
la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 è abrogata.

5.
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), le parole << La Giunta regionale, a seguito della periodica revisione dei fabbisogni professionali e della dotazione organica, può >> sono sostituite dalle seguenti: << Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, a seguito della periodica revisione dei fabbisogni professionali e della dotazione organica, possono >>.

Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Le disposizioni di cui al c. 2, lett. d) e e) del presente articolo hanno effetto dall'1 gennaio 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 3, c. 1, L.R.15/2017.
3Le disposizioni di cui al c. 2, lett. d) e e) del presente articolo hanno effetto dall'1 novembre 2018, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
4Le disposizioni di cui al c. 2, lett. d) e e) del presente articolo hanno effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
5Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera w), L. R. 26/2018
6Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera w), L. R. 26/2018