LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/12/2016
Allegati:
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 35
 (Procedimento della contrattazione collettiva di Comparto)
1. Il Presidente della Delegazione trattante pubblica di Comparto avvia l'attività negoziale sulla base delle direttive.
2. Il Presidente, raggiunta l'ipotesi di accordo, la trasmette, entro quindici giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione, alla Giunta regionale. La Giunta regionale, entro venti giorni lavorativi dalla trasmissione, d'intesa con CAL, ANCI e UNCEM e previa valutazione positiva da parte della Direzione centrale della Regione competente in ordine agli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono per la parte a carico del bilancio della Regione, autorizza o meno la stipula del contratto collettivo di Comparto. In caso di mancata autorizzazione il Presidente provvede alla riapertura delle trattative e alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguandosi alle nuove direttive.
3. Il contratto collettivo di Comparto è corredato da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri, nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, e può prevedere apposite clausole per prorogare l'efficacia temporale del contratto.
4. La Regione, entro dieci giorni lavorativi dall'adozione della deliberazione di autorizzazione alla stipula dell'ipotesi di accordo, trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti - Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La designazione degli esperti, finalizzata a fornire alla Corte dei conti elementi istruttori e valutazioni, è operata dalla Regione prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti medesima.
5. Qualora l'esito della certificazione sia positivo, il Presidente della Delegazione sottoscrive definitivamente il contratto collettivo di Comparto.
6. Qualora la certificazione della Corte dei conti non sia positiva le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo; il Presidente della Delegazione provvede alla riapertura delle trattative e alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi, si riapre la procedura di certificazione. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali, l'ipotesi di accordo può essere sottoscritta definitivamente, ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera r), L. R. 26/2018