LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/12/2016
Allegati:
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 27
 (Comando di personale)
1. Le amministrazioni del Comparto unico possono avvalersi, per particolari e specifiche esigenze di servizio e per un periodo massimo complessivo di due anni, di personale a tempo indeterminato di altre amministrazioni del Comparto unico o di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza e del dipendente. Entro la scadenza dei due anni e decorso almeno un anno di comando, le amministrazioni interessate possono procedere direttamente al trasferimento del personale nei propri ruoli, previo assenso del dipendente interessato e dell'amministrazione di appartenenza qualora esterna al Comparto unico.
2. Il personale comandato conserva il proprio stato giuridico e il trattamento economico fondamentale. La spesa del personale comandato fa carico all'amministrazione presso cui detto personale va a prestare servizio che è tenuta, altresì, a versare l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
3. Al personale comandato ai sensi del comma 1 non competono né indennità né compensi, comunque denominati, connessi a funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'amministrazione di appartenenza. A detto personale spettano le indennità previste dall'amministrazione presso cui è comandato per funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'amministrazione medesima.
4. Le amministrazioni del Comparto unico possono disporre il comando di propri dipendenti, previo assenso dei medesimi, presso altre amministrazioni pubbliche non appartenenti al Comparto unico per un periodo massimo di tre anni.
5. Il comando di personale dalle Aziende sanitarie regionali, nonché il comando di personale di altri enti o amministrazioni pubbliche presso la Regione e gli enti locali della Regione per lo svolgimento di attività negli uffici di supporto agli organi politici, può essere disposto anche in deroga al limite temporale di cui al comma 1. Resta altresì confermata la disciplina di cui all' articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), come modificato dall' articolo 14, comma 37, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 4/2018 . La disciplina si applica anche ai comandi già in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 4/2018, come disposto dall'art. 27, c. 2 della medesima L.R. 4/2018.
3Parole sostituite al comma 4 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 4/2018
4Parole sostituite al comma 1 da art. 107, comma 1, lettera h), L. R. 9/2019
5Parole aggiunte al comma 5 da art. 9, comma 24, L. R. 13/2021 . Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, c. 25, della medesima L.R. 13/2021.