Art. 19 bis
(Giornata Internazionale delle Grotte e del Carsismo)
1. Nell'ambito degli eventi celebrativi correlati alla ricorrenza annuale "Giornata Internazionale delle Grotte e del Carsismo" fissata il 13 settembre, è istituito l'evento annuale denominato "Grotte aperte". Per tale evento i soggetti pubblici e privati, gestori delle grotte turistiche di cui all'elenco previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera c), sono autorizzati a emettere biglietti di ingresso gratuiti, dando preventiva comunicazione dell'adesione all'evento alla struttura regionale competente in materia di geologia, e a richiedere alla Regione il contributo a ristoro dei biglietti medesimi.
2. Con decreto del Direttore competente in materia di geologia, da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione, sono stabilite le date dell'evento "Grotte aperte" sino a un massimo di complessive due giornate annue. Il contributo massimo riconoscibile a ciascun beneficiario è determinato sulla base del numero dei biglietti di ingresso gratuiti emessi, distinti per tipologia tariffaria, in misura proporzionale alle risorse disponibili.
3. La domanda per l'ottenimento del contributo è presentata con le modalità approvate con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di geologia, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, e presentata dall'1 al 31 ottobre alla Direzione centrale competente in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, esclusivamente a mezzo PEC. Il contributo è concesso ed erogato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di geologia, nel rispetto della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 149, comma 1, L. R. 5/2026