LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/11/2016
Materia:
440.08 - Speleologia

CAPO VI
 PROMOZIONE DEL PATRIMONIO GEOLOGICO E SPELEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLA SPELEOLOGIA
Art. 18
 (Interventi per la promozione del patrimonio geologico)
1. La Regione preserva il patrimonio geologico, favorisce l'istituzione e la manutenzione di geoparchi regionali in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio, promuove la redazione di progetti per la conoscenza, la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico dei geositi e dei geoparchi regionali, nonché per lo sviluppo sostenibile dei geoparchi regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche mediante la concessione di contributi o l'affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'articolo 51 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), o mediante la stipula di convenzioni con PromoTurismoFVG, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta regionale, a:
a) sostenere attività di studio, ricerca o divulgazione delle conoscenze finalizzate all'individuazione, alla caratterizzazione e alla promozione dei geositi e dei geoparchi regionali;
b) promuovere la fruizione turistica dei geositi e dei geoparchi regionali;
c) allestire itinerari escursionistici in aree a elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi;
d) predisporre e stampare materiale divulgativo, anche informatico, e pubblicazioni finalizzate alla fruizione turistica dei geositi e di itinerari escursionistici in aree a elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi;
e) realizzare eventi di promozione delle attività di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) promuovere la realizzazione di iniziative legate al patrimonio geologico;
g) sostenere la realizzazione di interventi di valorizzazione e di manutenzione dei geositi e dei geoparchi regionali.
2 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 2, nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi e di rendicontazione della spesa, nel rispetto della legge regionale 7/2000 .
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 15, lettera a), L. R. 13/2019
2Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 15, lettera b), L. R. 13/2019
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 15, L. R. 13/2023
Art. 19
 (Interventi per la promozione del patrimonio speleologico e per lo sviluppo della speleologia)
1. La Regione promuove la conoscenza, la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico del patrimonio speleologico, nonché la ricerca speleologica.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche mediante concessione di contributi ad associazioni e gruppi speleologici iscritti all’elenco di cui all’articolo 14 che perseguono scopi coerenti con le finalità della presente legge, a:
a) incentivare esplorazioni, anche sostenendo l'acquisto di strumentazioni e attrezzature speleologiche, ricerche scientifiche, studi e pubblicazioni sulle grotte di cui alla presente legge;
b) sostenere la ricerca, la documentazione e il censimento delle grotte per l'aggiornamento della sezione a) del CSR;
c) promuovere l'organizzazione di convegni e iniziative volti alla diffusione, al progresso e alla sicurezza delle attività speleologiche e sostenere la gestione delle strutture a supporto dell'attività speleologica.
3. Con regolamento regionale sono disciplinati criteri e modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 2. Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di assegnazione, purché nel corso dello stesso anno solare.
3 bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e di promozione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche, anche transfrontaliere, la Giunta regionale emana bandi per la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati, ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000 .
3 ter. I bandi di cui al comma 3 bis disciplinano i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi e di rendicontazione della spesa, nel rispetto della legge regionale 7/2000 .
Note:
1Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 4, comma 5, lettera a), L. R. 24/2016
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 5, lettera b), L. R. 24/2016
3Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 15, lettera c), L. R. 13/2019
4Comma 3 ter aggiunto da art. 4, comma 15, lettera c), L. R. 13/2019
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.