LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/11/2016
Materia:
440.08 - Speleologia

Art. 23
 (Disposizioni transitorie)
1. Sino all'approvazione della sezione del CSR recante l'elenco delle grotte di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), conserva efficacia il Catasto regionale delle grotte formato ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 27/1966 .
2. Sino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 15 continua a trovare applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 1995, n. 054/Pres (Nuove norme regolamentari per l'esecuzione dell' articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 , relativo all'impianto e alla tenuta del catasto regionale delle grotte).
3. Sino all'istituzione dell'elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici di cui all'articolo 14, gli esperti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), sono designati congiuntamente dalla Federazione Speleologica regionale del Friuli Venezia Giulia, dalla Società Speleologica Italiana del Friuli Venezia Giulia e dal Club Alpino Italiano del Friuli Venezia Giulia.