LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/11/2016
Materia:
440.08 - Speleologia

Art. 15
 (Regolamento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle forre)
1. Con regolamento regionale, approvato previo parere della Commissione consiliare competente, in esecuzione del presente capo, sono disciplinati:
a) organizzazione, contenuti, modalità di gestione e aggiornamento del CSR di cui all'articolo 9;
b) ulteriori dati identificativi dei beni inseriti nel CSR, in attuazione dell'articolo 9, comma 4;
c) ulteriori sottosezioni delle grotte in attuazione dell'articolo 9, comma 5;
d) criteri e modalità per effettuare tracciamenti delle acque all'interno delle grotte per motivi di studio in attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera d), e per la raccolta di idonee campionature per motivi di studio in attuazione dell'articolo 10, comma 4;
e) criteri e modalità per la chiusura degli ingressi delle grotte e per l'accesso alle grotte chiuse in attuazione dell'articolo 11, comma 6;
f) apertura di nuove grotte turistiche, nonché criteri e parametri per l'elaborazione dei progetti di fruizione delle grotte turistiche compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile in attuazione dell'articolo 11, commi 7 e 8;
g) criteri e modalità per la realizzazione di percorsi permanenti in grotte non turistiche in attuazione dell'articolo 11, comma 9.