LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14

Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/08/2016
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 9
 (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
1. Gli investimenti a favore degli enti locali finanziati con la presente legge costituiscono interventi prioritari di sviluppo integrato del territorio, le cui risorse in conto capitale sono prioritariamente assegnate ai Comuni partecipanti alle Unioni territoriali intercomunali, di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), anche in deroga alle leggi e ai regolamenti di settore.
2. Al fine di garantire livelli sempre più elevati di sicurezza sul territorio del Friuli Venezia Giulia e sostenere le attività di contrasto e prevenzione della criminalità, la Regione provvede alla conferma dei finanziamenti già concessi alle forme collaborative per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale, ai sensi del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2015, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1310 del 3 luglio 2015, sciolte o che si scioglieranno entro il 31 dicembre 2016, qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
a) il progetto mantenga il coinvolgimento degli enti originariamente previsti;
b) gli interventi vengano realizzati nel rispetto delle finalità previste dal Programma;
c) il Comune già indicato come capofila della forma collaborativa beneficiaria comunichi, entro novanta giorni dallo scioglimento, le eventuali modifiche al progetto che siano conseguenti all'esigenza di realizzare gli interventi pur in esito allo scioglimento della forma collaborativa.
(1)
3. Nel caso previsto dal comma 2, il Comune già capofila della forma collaborativa beneficiaria mantiene l'obbligo di procedere alla rendicontazione delle spese sostenute entro e non oltre il termine del 28 febbraio 2018.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, un fondo di 160.000 euro, da concedere ed erogare in unica soluzione entro il 30 settembre 2016 in misura pari agli oneri pagati nel 2015 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale.
5. Per la finalità di cui al comma 4 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di assegnazione del fondo indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2015 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2015.
6. Per la finalità prevista al comma 4 è destinata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 59.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti un fondo di 270.000 euro, da concedere ed erogare in unica soluzione entro il 30 settembre 2016, per la copertura degli oneri che gli enti sostengono per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita nell'anno 2016 in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2016 e dichiarati dagli enti predetti, con la modalità di cui al comma 8; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
8. Per le finalità previste dal comma 7 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda indicante per l'anno 2016 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno.
9. Gli enti beneficiari del riparto di cui al comma 7 rendicontano l'assegnazione ricevuta presentando, entro il 31 marzo 2017, la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2016 per il personale in aspettativa sindacale retribuita. Non si applica la disposizione di cui all' articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
10. Per le finalità previste al comma 7 è destinata la spesa di 270.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 59.
11.
Al comma 44 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole << ammonta a 7.500.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << ammonta a 5.640.000 euro >> e le parole << 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: <<640.000 euro per l'anno 2016 e 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018>>.

12.
Alla lettera a) del comma 45 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 le parole << 2 milioni di euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 140.000 euro >>.

13.
Dopo il comma 49 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 è inserito il seguente:
<<49 bis. La quota dello stanziamento di cui al comma 45, lettera a), non concessa entro il 31 maggio 2016 è concessa entro il 31 ottobre 2016 previa domanda, da presentare con le modalità previste al comma 48, entro il 30 settembre 2016. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.>>.

14.
Al comma 53 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 le parole <<7.500.000 euro, in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018>> sono sostituite dalle seguenti: <<5.640.000 euro, in ragione di 640.000 euro per l'anno 2016 e 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018>>.

15.
Al comma 54 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 dopo le parole << delle relative risorse >> sono inserite le seguenti: << o nel trimestre dell'anno precedente >>.

16.
Alla lettera a) del comma 71 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 dopo le parole << lettera b), >> sono inserite le seguenti: << dedotti gli importi provvisori del minor gettito IMU e Tasi conseguente alle esenzioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), resi disponibili dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) e trasmesse a cura dell'ANCI Friuli Venezia Giulia alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, >>.

17. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 12, 13, 16, 17, 18, 25, 25.1, 25 bis, 25 ter, 27, 27 bis, 28.1, 28 bis, 29 e 30 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), non trovano applicazione in relazione alla disciplina di contenimento della spesa di personale prevista dalla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
18. Ai fini di quanto previsto all' articolo 21, comma 3, lettera c), della legge regionale 18/2015 e considerata la particolare rilevanza degli interventi ivi previsti, la percentuale di esclusione è fissata al 50 per cento per il biennio 2016-2017.
19.
Al comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015 le parole << con la legge finanziaria regionale sono ridotti, nell'anno successivo, i trasferimenti di parte corrente nelle misure ivi determinate >> sono sostituite dalle seguenti: << è applicata una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all'ente. La misura della sanzione è pari allo scostamento riscontrato rispetto all'obiettivo previsto all'articolo 19, comma 1, lettera a), ed è applicata mediante recupero sui trasferimenti assegnati dal Servizio regionale competente in materia di finanza locale >>.

20.
Dopo il comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015 è inserito il seguente:
<<11 bis. La sanzione di cui al comma 11 si applica nell'anno successivo a quello nel quale gli uffici regionali competenti in materia di finanza locale vengono a conoscenza del mancato rispetto dell'obiettivo.>>.

21. Per gli enti locali che non hanno rispettato l'obiettivo specifico in termini di saldo finanziario di competenza mista nell'anno 2014 o nell'anno 2015, la sanzione prevista dal comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015 è applicata negli anni successivi a quelli nei quali gli uffici regionali competenti in materia di finanza locale vengono a conoscenza del mancato rispetto dell'obiettivo medesimo.
22. La disposizione prevista all' articolo 17, comma 7, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), trova applicazione anche per l'esercizio 2016.
23.  
( ABROGATO )
(3)
24. Sono ammesse al programma di conversione degli incentivi, di cui all' articolo 16 della legge regionale 18/2015 , le opere individuate dalla deliberazione della Giunta regionale che approva le proposte di utilizzo degli enti locali ai sensi dell' articolo 29, comma 5, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).
25. La disposizione di cui all' articolo 16, comma 16, della legge regionale 18/2015 deve interpretarsi nel senso che è trasferito al Fondo, nell'esercizio in cui è adottata l'intesa di cui all' articolo 16, comma 9, della legge regionale 18/2015 , l'importo dell'incentivo ammesso al procedimento di conversione al netto della quota destinata a sollievo degli oneri finanziari come quantificata nell'intesa e delle somme eventualmente già corrisposte all'ente beneficiario. Il provvedimento di conversione del contributo è adottato successivamente al trasferimento delle risorse al Fondo con contestuale impegno delle relative risorse a valere sulla contabilità del Fondo medesimo.
26.  
( ABROGATO )
(4)
27. In via eccezionale, per il solo anno 2016, non trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 9 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015 .
28.
Al comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 7/2000 dopo le parole << ai Comuni, >> e dopo le parole << a Comuni, >> sono inserite le seguenti: << alle Unioni territoriali intercomunali, >>.

29.
Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 18/2015 le parole << o il rendiconto >> sono soppresse e le parole << devono essere approvati >> sono sostituite dalle seguenti: << deve essere approvato >>.

30. La rendicontazione dell'intervento di cui all'accordo quadro sottoscritto in data 20 aprile 2009 tra la Regione e i Comuni di Arzene, Valvasone e San Martino al Tagliamento per la parte confermata dall'articolo 10, commi da 41 a 43, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), è trasmessa dal Comune di Valvasone Arzene entro il 30 giugno 2018.
31.
Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015 dopo le parole << spazi orizzontali >> sono aggiunte le seguenti: << , dando priorità ai Comuni risultanti da fusione >>.

32. La norma di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015 si applica anche ai Comuni risultanti da fusione istituiti a decorrere dall'1 gennaio 2015.
33. Al comma 10 dell'articolo 8 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) le parole << superiore a 15.000 abitanti >> sono sostituite dalle seguenti: << compresa tra 15.001 e 30.000 abitanti >>;

b)
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
<<c bis) tra 500.000 euro e 800.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione superiore a 30.000 abitanti.>>.

34.  
( ABROGATO )
(6)
35. Entro il 31 agosto 2016 le Province trasmettono improrogabilmente il piano di subentro di cui all' articolo 35 della legge regionale 26/2014 , aggiornato con riferimento alle disposizioni di cui al comma 34 e per le finalità ivi indicate; le procedure di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 35 sono concluse entro il 31 ottobre 2016.
36. Con la legge di stabilità per l'anno 2017, in esito alle risultanze dei piani di subentro presentati dalla Province e delle conseguenti intese, sono quantificate le risorse spettanti a Comuni e Unioni in relazione al trasferimento delle funzioni di competenza provinciale di cui al comma 34.
37. Il fondo di cui all' articolo 7, comma 60, della legge regionale 34/2015 è incrementato per l'anno 2016 di 19.500.000 euro. La quota di cui all' articolo 7, comma 61, lettera b), della medesima legge regionale 34/2015 è incrementata di 19.500.000 euro.
38. Per la finalità prevista al comma 37 è destinata la spesa di 19.500.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 59.
39. Ai fini dell'applicazione dei criteri di riparto di cui all' articolo 7, comma 63, della legge regionale 34/2015 si fa riferimento alla composizione delle Unioni territoriali intercomunali come prevista dal Piano di riordino territoriale e dalle successive modifiche e integrazioni dello stesso.
40. Le Unioni territoriali intercomunali beneficiarie del riparto della quota di cui all' articolo 7, comma 61, lettera b), della legge regionale 34/2015 , come incrementata dal comma 37, utilizzano le risorse ricevute per interventi da realizzare nel territorio dei Comuni i cui consigli comunali hanno deliberato l'ingresso in Unione entro il 15 settembre 2016.
41.
Al comma 64 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 le parole << entro il 30 giugno 2016 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 30 settembre 2016 >>.

42.
Al comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), le parole << 31 ottobre 2016 >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 giugno 2017 >>.

43. Il fondo ordinario transitorio comunale di cui all' articolo 7, comma 5, della legge regionale 34/2015 è incrementato per l'anno 2016 di 2 milioni di euro. La quota di cui all' articolo 7, comma 5, lettera c), della legge regionale 34/2015 , come rideterminata dall'articolo 38 (Disposizioni finanziarie connesse alla costituzione e all'avvio delle Unioni territoriali intercomunali), comma 1, della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 , è incrementata di 2 milioni di euro ed è finalizzata ai maggiori oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del personale.
44. Per la finalità prevista al comma 43 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 59.
45.
Ai commi 3, 4 e 7 dell' articolo 46 della legge regionale 18/2015 le parole << entro l'1 luglio 2016 >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'1 luglio 2016 al 31 agosto 2016 >>.

46.
Al comma 4 dell'articolo 66 della legge regionale 18/2015 le parole << 31 gennaio 2017 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 gennaio 2018 >>.

47.
Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 26/2015 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << L'Assemblea dell'Unione prescinde dal parere dei consigli dei Comuni aderenti di cui all' articolo 13, comma 11, della legge regionale 26/2014 . >>.

49.
Il comma 18 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 è sostituito dal seguente:
<<18. Il fondo di cui al comma 17 è ripartito tra le Unioni territoriali intercomunali in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio montano dei Comuni facenti parte di Comunità montana prima della costituzione dell'Unione, calcolata al 31 dicembre 2013 secondo i dati forniti dall'UNCEM, al netto degli oneri necessari alla copertura della spesa del personale transitato dalle Comunità montane alle Unioni sulla base delle intese sui piani di successione e subentro previste all' articolo 38 della legge regionale 26/2014.>>.

50.
Dopo il comma 18 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 è inserito il seguente:
<<18 bis. Ai fini del riparto di cui al comma 18, le Unioni presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro il 15 settembre 2016, una dichiarazione attestante il costo annuo del personale transitato dalle Comunità montane, calcolato in base al trattamento economico spettante al 31 dicembre 2015. Le risorse sono assegnate d'ufficio entro il 31 ottobre di ciascun anno. In caso di incapienza del fondo a soddisfare le esigenze di copertura della spesa del personale, l'assegnazione a ciascuna Unione è ridotta in misura proporzionale.>>.

51. In relazione all'acquisizione di nuove funzioni amministrative, ai sensi della legge regionale 26/2014 , l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire servizi professionali in campo assicurativo al fine di delineare il nuovo profilo di rischio, di individuare le più opportune coperture assicurative e modalità gestionali-organizzative, con riferimento al mutato quadro di responsabilità civili in capo alla Regione.
52. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa di 30.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016 - 2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 59.
53.
Al comma 32 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 dopo le parole << pagamento dei mutui >> sono inserite le seguenti: << e dei prestiti obbligazionari >>.

54.
Dopo il comma 32 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 sono inseriti i seguenti:
<<32 bis. Le Province, verificati i presupposti per la liquidazione, sono autorizzate a provvedere al pagamento delle fatture pervenute ai rispettivi codici IPA di fatturazione elettronica, riferite a funzioni trasferite alla Regione, ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 26/2014 e dell' articolo 45 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda), qualora emesse prima della data del subentro, oppure emesse successivamente dai soggetti cedenti/prestatori ai quali non sia stato comunicato, nelle dovute forme, il codice IPA di fatturazione elettronica della Regione.
32 ter. Dei pagamenti effettuati ai sensi del comma 32 bis si tiene conto, anche mediante compensazione, nell'ambito delle regolazioni contabili conseguenti al subentro nelle funzioni di cui al medesimo comma.>>.

55.
Dopo il comma 90 bis dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), sono inseriti i seguenti:
<<90 ter. Per l'anno 2016, ai fini del calcolo dell'equilibrio di cui al comma 90 si tiene conto altresì degli importi eventualmente affluiti al bilancio provinciale in data successiva al trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di motorizzazione ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e derivanti dalla corresponsione di diritti attinenti alle funzioni in questione.
90 quater. I versamenti effettuati a favore delle Province, secondo le modalità da queste precedentemente fissate e attinenti alle funzioni in materia di motorizzazione trasferite alla Regione ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 26/2014 , mantengono efficacia, ai fini della prestazione dei servizi per i quali sono stati eseguiti, al pari di quelli effettuati direttamente a favore della Regione.>>.

56.  
( ABROGATO )
(7)
57. Al fine di sostenere e migliorare, in termini di efficacia e di efficienza, la capacità complessiva di intervento della Pubblica amministrazione locale del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI FVG, un contributo finalizzato a supportare la realizzazione di centri di competenza per l'erogazione di servizi avanzati e qualificati a favore degli enti locali del proprio territorio.
58. Per la finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 59.
59. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 20, L. R. 24/2016
2Parole sostituite al comma 30 da art. 9, comma 27, L. R. 44/2017
3Comma 23 abrogato da art. 13, comma 13, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 16, L.R. 18/2015.
4Comma 26 abrogato da art. 13, comma 13, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 16, L.R. 18/2015.
5Comma 33 abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 4 ter e 8, L.R. 26/2014.
6Comma 34 abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 32 e 35, L.R. 26/2014, dall'1/7/2020, data dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 della medesima L.R. 21/2019.
7Comma 56 abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 32 e 35, L.R. 26/2014, dall'1/7/2020, data dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 della medesima L.R. 21/2019.
8Il comma 33 rivive ad opera del art. 1, comma 8, L. R. 9/2020 , con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, L.R. 9/2020.