LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14

Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/08/2016
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 5
 (Trasporti e diritto alla mobilità)
1. Al comma 11 quater dell'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la parola << centoventi >> è sostituita dalla seguente: << sessanta >>;

b)
le parole << 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015) >> sono sostituite dalle seguenti: << di assegnazione delle risorse finanziarie >>;

c)
dopo la parola << RFI >> sono aggiunte le seguenti: << (o del relativo schema) >>;

d)
le parole << di un quadro economico e di cronoprogramma >> sono sostituite dalle seguenti: << del quadro economico e del cronoprogramma >>.

2. Al fine di rendere funzionale la Ciclovia Alpe Adria l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione del Canal del Ferro-Val Canale un contributo straordinario per la "Progettazione dell'eliminazione dei punti critici lungo la Ciclovia Alpe Adria in Comune di Pontebba".
3. Al fine di garantire il collegamento della Ciclovia Alpe Adria a Cividale del Friuli l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario per il "Completamento della Ciclovia FVG4 da Udine al Ponte di Salt".
4. Le domande per la concessione del contributo sono presentate dai soggetti competenti al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate delle relazioni tecniche, dei preventivi di spesa e dei cronoprogrammi della progettazione e dei lavori. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
5. Per le finalità previste dal comma 2 è destinata la spesa di 126.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 16.
6. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 16.
7. Al fine di poter recuperare e valorizzare la documentazione relativa alle opere di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi tellurici dell'anno 1976 nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Direzione centrale competente in materia di archivi gestisce, con le modalità previste dalla normativa in materia di beni culturali, e all'interno dell'archivio storico, il fondo denominato terremoto e ricostruzione quale struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti tecnico amministrativi di interesse storico, assicurandone la consultazione per finalità di studio e ricerca.
7 bis. Per le finalità di cui al comma 7 è istituito un apposito Comitato per la gestione dell'archivio storico del terremoto e della ricostruzione, di seguito Comitato, quale organo consultivo e con funzioni propositive a supporto della Direzione centrale competente in materia di archivi.
7 ter. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e dura in carica per la durata della legislatura.
7 quater. Il Comitato è composto da:
a) l'Assessore regionale competente, con funzioni di presidente, o suo delegato;
b) il Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di archivi, o suo delegato;
c) l'Assessore regionale con delega alla protezione civile;
d) il Direttore centrale della protezione civile della Regione;
d bis) l'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture e territorio;
d ter) il Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio;
e) tre rappresentanti designati dall'Associazione dei consiglieri del Friuli Venezia Giulia;
f) tre rappresentanti designati dall'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli Venezia Giulia;
g) due rappresentanti designati dalla federazione dell'ordine degli ingegneri del Friuli Venezia Giulia;
h) due rappresentanti designati dalla federazione dell'ordine degli architetti del Friuli Venezia Giulia;
i) un rappresentante designato dal comitato regionale dei collegi dei geometri e geometri laureati del Friuli Venezia Giulia;
j) un rappresentante designato dal collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;
k) un rappresentante designato dall'ordine dei geologi del Friuli Venezia Giulia;
l) due rappresentanti designati dall'Università degli studi di Udine;
m) almeno un rappresentante della Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia.
7 quinquies. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di archivi.
7 sexies. La partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 16.
9. Per le finalità previste all' articolo 5, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), l'Amministrazione regionale è autorizzata a impegnare la spesa di 977.576,43 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
10. In attuazione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione regionale ai sensi e per gli effetti dell' articolo 9 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n.111 (Norme di attuazione dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), la Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata ad assicurare il servizio di interesse generale afferente la manovra ferroviaria unica nell'ambito dell'area portuale di Monfalcone, anche in deroga a eventuali accordi stipulati fra soggetti pubblici e privati antecedentemente all'attivazione del servizio di interesse generale.
11. Per le finalità di cui al comma 10 la Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata a sostenere gli oneri conseguenti alla restituzione in disponibilità della parte di infrastruttura afferente il raccordo ferroviario principale di proprietà del consorzio industriale di Monfalcone.
12. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 16.
13.
Dopo l' articolo 16 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 (Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare), è inserito il seguente:
<<Art. 16 bis
 (Interventi su mote e casoni della laguna di Grado e Marano)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi con i concessionari di mote e casoni direttamente interessati all'utilizzo delle vie d'accesso alla concessione, non costituenti canali lagunari, per l'esecuzione, da parte degli stessi, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o per la partecipazione, da parte degli stessi, al finanziamento degli interventi quando questi siano eseguiti dall'Amministrazione regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, al fine di salvaguardare le peculiarità turistiche e ambientali delle mote e dei casoni nell'ambito lagunare, la Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata a porre in essere direttamente l'iter autorizzatorio.>>.

14. Al fine di avviare l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata a migliorare l'accesso alle concessioni di mote e casoni di cui all' articolo 16 bis, comma 1, della legge regionale 16/2001 , come inserito dal comma 13, per l'annualità 2016 la copertura finanziaria viene garantita:
a) per la manutenzione ordinaria a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti);
b) per la manutenzione straordinaria a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).
15. Per le finalità di cui all' articolo 9, comma 33, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), e di cui all' articolo 4, comma 82, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è destinata la spesa di 2.546.779,38 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 16.
16. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella E.
Note:
1Comma 7 bis aggiunto da art. 72, comma 2, L. R. 9/2019
2Comma 7 ter aggiunto da art. 72, comma 2, L. R. 9/2019
3Comma 7 quater aggiunto da art. 72, comma 2, L. R. 9/2019
4Comma 7 quinquies aggiunto da art. 72, comma 2, L. R. 9/2019
5Comma 7 sexies aggiunto da art. 72, comma 2, L. R. 9/2019
6Parole sostituite al comma 7 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
7Parole sostituite al comma 7 bis da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
8Parole sostituite alla lettera a) del comma 7 quater da art. 11, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9Parole sostituite alla lettera b) del comma 7 quater da art. 11, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
10Lettera m) del comma 7 quater sostituita da art. 11, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
11Parole sostituite al comma 7 quinquies da art. 11, comma 1, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
12Lettera d bis) del comma 7 quater aggiunta da art. 81, comma 2, L. R. 2/2024
13Lettera d ter) del comma 7 quater aggiunta da art. 81, comma 2, L. R. 2/2024