LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14

Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/08/2016
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 10
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. Alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 8 le parole << , di cui all' articolo 42, comma 11, del decreto legislativo 118/2011 >> sono soppresse;

b)
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 le parole << Programma e Titolo in relazione ad esigenze di classificazione >> sono sostituite dalle seguenti: << Programma e Macroaggregato >>;

c)
il comma 3 dell'articolo 9 è abrogato.

2. All' articolo 75 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
ai commi 17, 19 e 23 la parola << storno >> è sostituita dalla seguente: << rimodulazione >>; le parole << dalla Missione >> sono sostituite dalle seguenti: << all'interno della Missione >> e le parole << sul Programma >> sono sostituite dalle seguenti: << del Programma >>;

b)
al comma 27 le parole << comma 41 bis >>, sono sostituite dalle seguenti: << commi 41 bis e 41 ter >>;

c)
al comma 40 i numeri << 20, 22 >> sono sostituiti dai seguenti: << 21, 24 >>;

d)
al comma 41 il numero << 21 >> è sostituito dal seguente: << 20 >>.

3.
Il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è sostituito dal seguente:
<<7. Per gli immobili posti in vendita in relazione ai quali non sia pervenuta offerta alcuna si può procedere, previa deliberazione della Giunta regionale che può autorizzare altresì la procedura di cui al comma 8, alla vendita mediante il sistema delle offerte al ribasso con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il 15 per cento del corrispettivo stabilito nel giudizio di stima del competente organo tecnico regionale. Le offerte al ribasso sono ammissibili nel numero massimo di tre ovvero sino a un corrispettivo pari al 55 per cento di quello stabilito dal competente organo tecnico regionale. Il giudizio di stima del competente organo tecnico regionale rimane valido fino all'avvenuto esperimento di tutte le gare ufficiose di vendita, ivi comprese quelle esperite in applicazione dei ribassi così come previsti dal presente comma.>>.

3 bis. Le disposizioni di cui all' articolo 6, comma 7, della legge regionale 57/1971 , come sostituito dal comma 3, si applicano anche a tutte le procedure che non risultino concluse alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità).
4.
Dopo il comma 2 dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. L'atto di concessione in uso temporaneo è disposto dal Direttore di Servizio competente e stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.
2 ter. Ai fini della presente legge, si considera concessione in uso temporaneo quella con durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno, anche non consecutivi.>>.

5. All' articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 22 le parole << patrimoniali regionali e degli altri diritti reali >> sono sostituite dalle seguenti: << , di proprietà o in godimento di altri diritti reali, appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile, nonché dei beni immobili appartenenti al demanio storico-artistico >>;

b)
dopo il comma 22 è inserito il seguente:
<<22 bis. Ai beni immobili e ai diritti reali di cui al comma 22 sono estese, avuto riguardo alla natura degli stessi e alla collocazione nell'inventario informatico, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 3 e 5, della legge regionale 10 maggio 2016, n. 7 (Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali).>>.

7.  
( ABROGATO )
8.
A decorrere dal 31 dicembre 2016 è soppresso il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all' articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), ed è attribuita alla Direzione centrale competente in materia di finanze la responsabilità della gestione dei rapporti giuridici riconducibili al predetto Fondo.

9. Con deliberazione da adottarsi entro il 30 giugno 2017, su proposta della Direzione competente in materia di finanza, la Giunta regionale individua i debiti e i crediti riconducibili alla gestione fuori bilancio di cui al comma 8 e, successivamente, la Direzione competente in materia di finanze effettua le annotazioni contabili sul bilancio della Regione conseguenti alle risultanze della predetta deliberazione.
10. In relazione al disposto di cui ai commi 8 e 9 sono previste minori entrate per l'anno 2016 pari a 84.035.546,70 euro da riferire al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) e alla Tipologia n. 3 (Riscossione crediti di medio - lungo termine) e maggiori entrate di pari importo per l'anno 2018 da riferire al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) e alla Tipologia n. 3 (Riscossione crediti di medio - lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.
11. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 10 è previsto per l'esercizio 2016 un accantonamento di importo pari a 84.035.546,70 euro a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
13. L'Amministrazione regionale riconosce il ruolo strategico che Banca Mediocredito FVG svolge per lo sviluppo economico e sociale del Friuli Venezia Giulia. L'Amministrazione regionale, al fine di salvaguardare la piena operatività della banca, nel rispetto dei requisiti patrimoniali richiesti dall'Autorità di vigilanza, nonché di valorizzare il proprio patrimonio, in qualità di socio favorisce il rafforzamento della stessa, condizione necessaria per la realizzazione di solide alleanze industriali proattive per il territorio regionale.
14. Per le finalità di cui al comma 13 l'Amministrazione regionale, in qualità di socio di Banca Mediocredito FVG, è autorizzata a partecipare a un progetto di rilancio della banca medesima, strutturato in una fase di aumento di capitale e in una fase di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza iscritti nel proprio bilancio, in conformità al "criterio dell'investitore privato in un'economia di mercato" di cui alla comunicazione della Commissione agli Stati membri (93/C 307/03), recante l'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell' articolo 5 della direttiva della Commissione 80/723/CEE alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera, ai fini del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
15. L'Amministrazione regionale, in qualità di socio di Banca Mediocredito FVG, è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale e eventualmente all'operazione di cartolarizzazione di cui al comma 14, mediante la sottoscrizione di titoli in misura non superiore a quella corrispondente alla percentuale di partecipazione al capitale sociale della banca e, comunque, per un valore che non ecceda l'importo complessivo di 54.990.000 euro.
16. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata la misura della partecipazione alle operazioni di cui al comma 15, nel rispetto dei limiti ivi contemplati.
17. Per la finalità prevista dal comma 15, relativamente alla partecipazione all'aumento di capitale, è destinata la spesa di 17.596.800 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.
18. Per la finalità prevista dal comma 15, relativamente alla partecipazione all'operazione di cartolarizzazione, è destinata la spesa di 14.352.390 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella J di cui al comma 58.
19. All' articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguente modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
al comma 16 le parole << all'Agenzia regionale per l'edilizia sostenibile s.r.l. (ARES) >> sono soppresse; le parole << all'Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia >> sono sostituite dalle seguenti: << alla PromoTurismoFVG >> e le parole << all'Azienda Speciale Villa Manin >> sono sostituite dalle seguenti: << all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC) >>.

20. Per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 la spesa annua della Regione, e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 75 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 così come determinato dall'applicazione della riduzione disposta dall' articolo 12, comma 13, della legge regionale 22/2010 .
21. Nel caso in cui i limiti di spesa stabiliti dal comma 20 non vengano rispettati, trova applicazione l' articolo 1, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2013 .
22. Per gli enti di nuova o recente costituzione per i quali non sia utilizzabile il riferimento alla spesa sostenuta negli anni precedenti previsto in linea generale, fintanto che non vi sia un primo triennio di attività in ordine al quale calcolare una media di spesa sostenuta, il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 19, 20 e 21 è garantito dagli stessi contenendo la spesa annua nel limite delle esigenze imprescindibili preventivamente assentite dalle Direzioni vigilanti e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della spesa complessiva annua a bilancio o dei costi complessivamente iscritti a conto economico. In sede di avvio dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza previste dall’ articolo 30 quater della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), tale percentuale massima è fissata nel 40 per cento.
23.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

24.
Al comma 52 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), le parole << , nonché per minute spese di rappresentanza >> sono soppresse.

25.
Dopo l' articolo 23 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), è inserito il seguente:
<<Art. 23 bis
 (Approvazione dei rendiconti presentati dalle gestioni fuori bilancio della Regione)
1. I rendiconti presentati dalle gestioni fuori bilancio della Regione, in esito ai controlli di cui agli articoli 18, 21 e 22, sono approvati dalla Giunta regionale.>>.

26.
Al comma 3 dell'articolo 67 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole << , sentita la Direzione centrale competente in materia di partecipazioni regionali in ordine alla legittimità dell'atto, >> sono soppresse.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare mediante delegazione amministrativa interorganica, tramite proprie società strumentali, ai sensi dell' articolo 50 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica, di beni immobili regionali attribuiti in concessione o in comodato, anche gratuiti, alle medesime società strumentali, che li utilizzino per scopi istituzionali, applicando la normativa afferente alla delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 della medesima legge regionale.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa complessiva di 2.580.000 euro suddivisa in ragione di 280.000 euro per l'anno 2016 e di 1.150.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 6 (Servizi tecnici) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella J di cui al comma 58.
29. Nell'ambito del sistema integrato del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nel caso di trasferimento di rapporti giuridici attivi relativi ai contratti di lavoro flessibile individuati dall' articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 , il costo relativo ai suddetti rapporti incrementa il budget dell'amministrazione di destinazione e riduce corrispondentemente quello dell'amministrazione di provenienza.
30. Il comma 29 si applica anche ai trasferimenti già operati ai sensi della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro).
31. Nelle more delle determinazioni da assumersi in sede di contrattazione collettiva regionale di lavoro, al personale provinciale trasferito alla Regione ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), con decorrenze 1 luglio 2016 e successive, continuano ad applicarsi gli istituti contrattuali previsti per detto personale alla data del trasferimento riferiti a indennità strettamente correlate a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, alla reperibilità o a particolari responsabilità.
32. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa complessiva di 2.064.032,68 euro, suddivisa in ragione di 412.172,20 euro per l'anno 2016, di 824.344,39 euro per l'anno 2017 e di 827.516,09 euro per l'anno 2018, a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 59:
a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 24.448,98 euro per l'anno 2016 e per 48.897,97 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 387.723,22 euro per l'anno 2016, 775.446,42 euro per l'anno 2017 e 778.618,12 euro per l'anno 2018.
33. In relazione al disposto cui ai commi 31 e 32, con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali da applicarsi sulle retribuzioni del personale trasferito, è iscritto lo stanziamento complessivo di 513.673,18 euro, suddiviso in ragione di 102.734,64 euro per l'anno 2016 e di 205.469,27 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
34. La riduzione dei distacchi sindacali prevista dall' articolo 7 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014 , è operata, con riferimento agli enti locali del sistema integrato del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e in via amministrativa, relativamente al contingente attribuibile sulla base della certificazione della rappresentatività sindacale riferita al triennio contrattuale 2016-2018.
35. In via di interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell' articolo 54 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), i limiti assunzionali ivi previsti non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette comprese nella quota d'obbligo.
36. All' articolo 46 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Nelle more del completamento del processo di riordino delle Province, le Province medesime rideterminano, entro il 31 agosto 2016, le proprie dotazioni organiche per effetto del trasferimento di funzioni di cui alla legge regionale 26/2014 riferito alle decorrenze 1 giugno 2016 e 1 luglio 2016, riducendo di una misura non inferiore al 50 per cento, con riferimento alle categorie C e D, il personale adibito a funzioni trasversali o di staff così come risultante alla data del 30 giugno 2016. Per quanto riguarda i successivi piani di subentro, la rideterminazione è effettuata entro il mese successivo alla data di approvazione dei piani stessi.>>;

b)
al comma 2 la data << 31 dicembre 2016 >> è sostituita dalla seguente: << 31 ottobre 2016 >>.

37. Al fine di assicurare la necessaria uniformità applicativa a livello regionale, il comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 10/2016 , come sostituito dal comma 36, si applica anche qualora le Province abbiano già provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla rideterminazione delle dotazioni organiche.
38. Alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo l'articolo 145 è inserito il seguente:
<<Art. 145 bis
 (Erogazione delle indennità e dei trattamenti)
1. L'indennità di cui agli articoli 142, 143, 144 e 145, nonché i trattamenti di cui agli articoli 16 e 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), sono erogati direttamente dall'Amministrazione regionale.>>;

b)
il primo comma dell'articolo 148 è sostituito dal seguente:
<<1. Per l'erogazione dell'indennità di cui agli articoli 142 e seguenti, l'Amministrazione regionale accantona nei capitoli di pertinenza contributi mensili nella misura dell'1 per cento a carico del personale e dell'1 per cento a carico dell'Amministrazione medesima.>>.

39.
I commi 4, 5, 5 bis, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell' articolo 186 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994) sono abrogati.

40.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l' articolo 11 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14 (Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
b) l' articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale);
e) i commi 17 e 18 dell' articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).
41. Le modifiche e le abrogazioni previste dai commi 38, lettere a) e b), 39 e 40 hanno efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2017.
42. Le risorse presenti, alla data del 31 dicembre 2016, nel Fondo di cui all' articolo 186 della legge regionale 5/1994 confluiscono nel bilancio regionale.
43. La Regione subentra, a decorrere dall'1 gennaio 2017, nella titolarità dei titoli di cui all' articolo 186, comma 5 bis, della legge regionale 5/1994 in essere alla data del 31 dicembre 2016.
44.
Il comma 14 bis dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 34 (Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali 18/1996, 20/2002 e 24/2002), è sostituito dal seguente:
<<14 bis. Per il personale di cui al comma 14 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni dell'indennità di buonuscita per i soli periodi per i quali sussiste la contribuzione di cui all' articolo 148, primo comma, della legge regionale 53/1981.>>.

45.
Al comma 6 dell'articolo 4 bis della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), le parole << Tale quota è erogata in rate mensili. Tra le spese di personale sono comprese le spese di amministrazione e gestione del medesimo personale. >> sono sostituite dalle seguenti: << Tale quota è erogata in rate mensili e non è impiegabile per la remunerazione di professionisti qualora agli stessi vengano assegnati incarichi di consulenza, studio e ricerca. >>.

46. In via di interpretazione autentica dell' articolo 4 bis, comma 6, della legge regionale 52/1980 , per "spese per il personale" si intendono le spese riferite all'attivazione di rapporti di lavoro subordinato e/o autonomo nelle varie tipologie contrattuali consentite dall'ordinamento.
47. Per le annualità 2016 e 2017 la spesa annua della Regione per attività esclusivamente di formazione deve essere contenuta nel limite previsto per l'anno 2015, così come determinato dall' articolo 12, comma 31, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).
48. Le disposizioni di cui al comma 47 non trovano applicazione per le spese sostenute dall'Amministrazione per attività di formazione obbligatoria ai sensi di specifiche previsioni normative.
49. In considerazione della rilevanza che la Regione attribuisce allo scalo aeroportuale di Ronchi dei Legionari e alla luce del Piano degli investimenti aeroportuali 2016-2019 disposto da Aeroporto del Friuli Venezia Giulia SpA e approvato da ENAC il 26 febbraio 2016, a fronte del quale la società ha deliberato di ricorrere al mercato finanziario per reperire le risorse necessarie alla realizzazione delle opere meglio specificate nel Piano degli investimenti, l'Amministrazione regionale presta ad Aeroporto del Friuli Venezia Giulia SpA ogni forma di garanzia nel limite massimo di 20 milioni di euro e per il periodo massimo previsto dal relativo piano di ammortamento.
50. La garanzia di cui al comma 49 viene prestata nel rispetto degli orientamenti espressi dalla Commissione europea con propria comunicazione n. 2008/C155/02 in materia di applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.
51.
Al comma 20 dell'articolo 2 della legge regionale 15/2014 le parole << l'Amministrazione regionale per mezzo di >> sono soppresse.

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un Fondo di solidarietà destinato ai cittadini vittime di atti di terrorismo internazionale.
53. Con apposito regolamento, sentita la Commissione consiliare competente, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i requisiti, i termini e le modalità per l'accesso al beneficio di cui al comma 52.
54. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella J di cui al comma 58.
55. Qualora il Fondo regionale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia) e i confidi convenzionati modifichino i termini di scadenza delle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), anche in adempimento delle nuove misure per il credito alle piccole e medie imprese (PMI), è automaticamente adeguato l'ambito di efficacia della connessa controgaranzia regionale.
56.
Alla lettera b) comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 10/2016 , le parole << Tipologia n. 300 (Altri trasferimenti in conto capitale) >> sono sostituite dalle seguenti: << Tipologia n. 200 (Contributi agli investimenti) >>.

57. L'elenco di capitoli con stanziamento per spese obbligatorie allegato alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016), è integrato con i seguenti capitoli:
a) capitolo 3457 - COMPENSI DI CUI AGLI ARTICOLI 17 E 19 DEL CNLG AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO, DI CUI ALL'ART. 42 L.R. 53/1981;
b) capitolo 3467 - COMPENSI DI CUI AGLI ARTICOLI 17 E 19 DEL CNLG AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, DI CUI ART. 42 L.R. 53/1981.
58. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella J.
59. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella K.
Note:
1Nel B.U.R. dd. 21/9/2016, n. 38, è stato pubblicato l'avviso di rettifica con cui al comma 37 le parole <<, come sostituito dal comma 38, >> devono intendersi <<, come sostituito dal comma 36,>>.
2Comma 3 bis aggiunto da art. 1, comma 2, lettera d), L. R. 16/2016
3Parole aggiunte al comma 13 da art. 12, comma 7, lettera a), L. R. 25/2016
4Parole soppresse al comma 13 da art. 12, comma 7, lettera b), L. R. 25/2016
5Parole aggiunte al comma 15 da art. 12, comma 7, lettera c), L. R. 25/2016
6Parole aggiunte al comma 15 da art. 12, comma 7, lettera d), L. R. 25/2016
7Parole soppresse al comma 15 da art. 12, comma 7, lettera e), L. R. 25/2016
8Parole sostituite al comma 15 da art. 1, comma 1, L. R. 18/2017
9Parole sostituite al comma 27 da art. 11, comma 18, L. R. 37/2017
10Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 4, L. R. 44/2017
11Parole sostituite al comma 20 da art. 11, comma 5, L. R. 45/2017
12Lettera a) del comma 19 abrogata da art. 12, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 14, L.R 22/2010.
13Comma 7 abrogato da art. 13, comma 13, L. R. 29/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, L.R. 13/2014, a decorrere dal giorno successivo a quello della deliberazione della giunta regionale di cui al comma 12, dell'art. 13, L.R. 29/2018.
14A far data dal 22/6/2019 è abrogato il c. 7 del presente articolo a seguito dell'adozione della DGR n. 1049 del 21 giugno 2019.
15Parole aggiunte al comma 22 da art. 7, comma 18, L. R. 16/2019
16Parole sostituite al comma 20 da art. 1, comma 1, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
17Parole soppresse al comma 20 da art. 1, comma 1, L. R. 13/2020