LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14

Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/08/2016
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 3
 (Tutela dell'ambiente e energia)
1. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 17 le parole << dal doppio al quadruplo del >> sono sostituite dalle seguenti: << da due a sei volte il >>;

b)
dopo il comma 5 bis dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:
<<5 ter. Nel caso di affidamento in gestione di cui al comma 3 bis l'Ente pubblico proprietario di boschi può procedere alla pubblicazione di un avviso atto a rendere nota la volontà di riservare l'affidamento in gestione alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25, fatto salvo che, ove sussistano più operatori qualificati e interessati alla stipula del contratto, venga esperita una procedura di evidenza pubblica.>>;

c)
alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 31 le parole << e delle aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali, >> sono sostituite dalle seguenti: << , alla ricostituzione delle aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali rispettivamente delimitate o riconosciute dall'autorità competente, >>;

d)
il comma 2 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:
<<2. Il compenso non è dovuto per il materiale forestale concesso:
a) a soggetti pubblici che si impegnano all'utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all'articolo 31, comma 2, lettere c), d) ed e);
b) a proprietari forestali privati per gli interventi di ricostituzione delle proprie aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali di cui all'articolo 31, comma 2, lettera d);
c) a enti di diritto privato che non svolgono attività d'impresa e che si impegnano all'utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all'articolo 31, comma 2, lettere c) e d).>>;

e)
l'articolo 92 è sostituito dal seguente:
<<Art. 92
 (Sanzioni)
1. La sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro si applica:
a) in assenza delle autorizzazioni previste dagli articoli 16, 42 e 47, nonché dal regolamento forestale;
b) nei casi di taglio in assenza di PRFA approvato ai sensi della presente legge e del regolamento forestale.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro si applica nei casi di:
a) mancata presentazione delle dichiarazioni previste dal regolamento forestale;
b) inosservanza delle modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate, nelle prescrizioni emanate e nel PRFA approvato.
3. Nei casi di superamento dei limiti di taglio previsti dal PRFA approvato o ammessi con dichiarazione dalla presente legge e dal regolamento forestale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da 5 euro a 25 euro per ogni soggetto arboreo;
b) da 5 euro a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore.
4. Nei casi di infrazioni al regolamento forestale diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da 5 euro a 25 euro per ogni soggetto arboreo nei casi riguardanti le modalità di taglio;
b) da 5 euro a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore nei casi riguardanti:
1) l'allestimento, il concentramento e lo sgombero delle tagliate;
2) il taglio e l'eliminazione degli arbusti;
3) la violazione delle norme sul pascolo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è fatto obbligo di richiedere alla Direzione centrale competente l'autorizzazione in sanatoria; in assenza della richiesta di autorizzazione, entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento della violazione o in caso di diniego dell'autorizzazione medesima, è fatto obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore.
6. Nei casi di inosservanza dell'obbligo di ripristino di cui al comma 5 e previa diffida, la Direzione centrale competente provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, attivando le procedure per il recupero delle spese ai sensi della normativa statale vigente in materia di riscossione delle imposte dirette.
7. Nei casi di mancata presentazione del PRFA previsto dal regolamento forestale, di cui al comma 1, lettera b), o di superamento dei limiti di taglio consentiti con dichiarazione di cui al comma 3, è fatto obbligo di presentare alla Direzione centrale competente il PRFA in sanatoria entro trenta giorni dalla notifica dell'accertamento della violazione.
8. Nei casi di cui ai commi 5 e 7, ove si ravvisi un pericolo di danno al bosco o alle aree soggette a vincolo idrogeologico, la Direzione centrale competente può disporre la sospensione dei lavori fino all'ottenimento dell'autorizzazione o all'approvazione del PRFA.>>.

2. Le entrate derivanti dall' articolo 32 della legge regionale 9/2007 , come modificato dal comma 1, lettera d), affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) e alla Tipologia n. 1 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.
3. Le entrate derivanti dall' articolo 92 della legge regionale 9/2007 , come sostituito dal comma 1, lettera e), affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) rispettivamente alla Tipologia n. 2 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) e alla Tipologia n. 3 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.
4. Nelle more dell'esecuzione dei lavori del Tavolo tecnico istituito con deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2016, n. 1074, in base alle indicazioni del Protocollo operativo per l'elaborazione di piani di gestione dell'inquinamento diffuso, approvato con la medesima deliberazione della Giunta regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste, un finanziamento per la realizzazione degli interventi di cui al titolo quinto della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nelle aree urbane caratterizzate da fenomeni di inquinamento del suolo.
5. La domanda di contributo di cui al comma 4, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata al Servizio competente in materia di disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo, tenuto conto della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal beneficiario.
7. Il contributo di cui al comma 4 è rendicontato ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).
8. Il contributo di cui al comma 4 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.
9. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.
10.
Al comma 93 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole << Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire servizi, ad affidare incarichi a soggetti terzi pubblici e privati, anche per lo svolgimento di indagini finalizzate alle attività di vigilanza, ricerca, indirizzo e studio connesse a tali funzioni e compiti, nonché a sostenere le spese necessarie per la realizzazione di mostre, manifestazioni, convegni >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale ambiente ed energia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire servizi, ad affidare incarichi a soggetti terzi pubblici e privati, anche per lo svolgimento di indagini finalizzate alle attività di vigilanza, ricerca, indirizzo e studio connesse a tali funzioni e compiti, nonché a sostenere le spese necessarie >>.

11. Per le finalità previste dall' articolo 3, comma 93, della legge regionale 30/2007 , come modificato dal comma 10, relativamente all'acquisizione di servizi, è destinata la spesa di 32.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.
12. Per le finalità previste dall' articolo 3, comma 93, della legge regionale 30/2007 , come modificato dal comma 10, relativamente all'acquisizione di servizi, è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.
13. Per le finalità previste dall' articolo 3, comma 93, della legge regionale 30/2007 , come modificato dal comma 10, relativamente all'affidamento di incarichi, è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.
14. Ai fini dell'espletamento sul territorio regionale delle attività istituzionali connesse alle funzioni di protezione e controllo ambientali e di prevenzione igienico sanitaria ai sensi della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'acquisto di strumentazione e di attrezzature, nonché la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria relativi al patrimonio immobiliare.
15. La domanda di finanziamento di cui al comma 14, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione competente in materia di ambiente ed energia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento, tenuto conto della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal beneficiario, nonché sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
16. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.
17.  
( ABROGATO )
18.  
( ABROGATO )
(2)
19.  
( ABROGATO )
20.  
( ABROGATO )
(4)
21. Per le finalità previste dal comma 17, relativamente all'attività speleologica, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.
22. Per le finalità previste dal comma 17, relativamente all'acquisto di strumentazione e attrezzature, è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.
23. All' articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 12 dopo le parole << "Patto dei Sindaci" >> sono inserite le seguenti: << ovvero "Patto dei Sindaci per il clima e l'energia" >>;

b)
al comma 15 dopo le parole << "Piano di azione per l'energia sostenibile (PAES)" >> sono inserite le seguenti: << ovvero "Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)" >>.

24. In deroga all'articolo 6, comma 2, del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2015, n. 0198/Pres. (Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione del Piano di azione per l'energia sostenibile (Paes), in attuazione dell' articolo 4, comma 14, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 ), il contributo previsto dall' articolo 4, comma 12, della legge regionale 20/2015 , è assegnato nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate nel bilancio regionale.
25. In deroga al termine previsto dall'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al comma 24, il procedimento di concessione del contributo si conclude entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
26. Il termine per l'approvazione del "Piano di azione per l'energia sostenibile (PAES)" ovvero del "Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)", da parte del Comune, fissato con il provvedimento di concessione del contributo ai sensi dell' articolo 4, comma 14, della legge regionale 20/2015 , può essere prorogato per la durata massima di ulteriori dodici mesi, previa motivata istanza da presentare al Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia, entro e non oltre sessanta giorni antecedenti il termine fissato dal provvedimento di concessione.
27. In deroga a quanto disposto dall' articolo 3, comma 14, della legge regionale 20/2015 , ai fini della concessione dei contributi previsti dal medesimo articolo 3, comma 10, della legge regionale 20/2015 , finanziati con le risorse allocate sul bilancio regionale per l'anno 2016, le domande di contributo sono presentate al Servizio competente in materia di gestione dei rifiuti e dei siti inquinati, entro il 15 settembre 2016.
28. In deroga al termine disposto dall' articolo 3, comma 31, della legge regionale 20/2015 , ai fini della concessione dei contributi previsti dal medesimo articolo 3, comma 27, della legge regionale 20/2015 , finanziati con le risorse allocate sul bilancio regionale per l'anno 2016, le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di gestione dei rifiuti e dei siti inquinati entro il 15 settembre 2016.
29. In deroga al termine disposto dall' articolo 4, comma 5 bis, della legge regionale 20/2015 e dall'articolo 3 del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2015, n. 0176/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all' articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 , per interventi volti alla realizzazione e all'allestimento di centri di riuso di cui all' articolo 180 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)), ai fini della concessione dei contributi previsti dal medesimo articolo 4, comma 1, della legge regionale 20/2015 , finanziati con le risorse allocate sul bilancio regionale per l'anno 2016, le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio competente in materia di gestione dei rifiuti e dei siti inquinati, entro il 15 settembre 2016.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese aventi sede sul territorio regionale, che non siano assoggettate agli obblighi di cui all' articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), per la realizzazione degli interventi conseguenti alle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia e al risparmio energetico conseguibile, eseguite in applicazione dei criteri di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 102/2014 .
31. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il bando per la selezione delle imprese beneficiarie, nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui al comma 30, nonché le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa.
32. La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 30 e 31 è delegata alle Camere di commercio. Le domande di contributo sono presentate alle Camere di commercio, che le valutano con la modalità del procedimento a sportello secondo quanto stabilito dall' articolo 36 della legge regionale 7/2000 , nonché provvedono alla concessione e all'erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dal bando di cui al comma 31.
33. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio è stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia. La convenzione definisce anche il limite massimo del rimborso delle spese per l'attività di gestione dei contributi, nonché le modalità di effettuazione del rimborso e le spese ammissibili.
34. I contributi di cui al comma 30 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili ai sensi del bando di cui al comma 31, al netto dell'IVA.
35. I contributi di cui al comma 30 sono cumulabili con gli strumenti di garanzia regionali e statali.
36. Per le finalità previste dal comma 30 è destinata la spesa di 2.100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.
37. Per le finalità previste dal comma 33 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.
38. Al fine di concorrere al conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020, non inferiore al 60 per cento dell'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale, attraverso il regime obbligatorio di efficienza energetica di cui alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, costituito dal meccanismo dei certificati bianchi ai sensi dell' articolo 7 del decreto legislativo 102/2014 , l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare mediante procedura a evidenza pubblica a una società terza operante nel settore dei servizi energetici, un servizio finalizzato all'emissione dei titoli di efficienza energetica da parte del gestore competente (GSE) e alla successiva negoziazione degli stessi nel mercato gestito dall'autorità competente (GME) per la loro valorizzazione economica, relativamente a interventi di riqualificazione energetica eseguiti con il supporto di incentivi regionali.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante procedura a evidenza pubblica, di incarichi per le attività di progettazione propedeutica, di realizzazione e di acquisto delle infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati a energia elettrica, in conformità alle previsioni del Piano Nazionale per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica (PNire) per il 2016, ai fini dell'assegnazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del cofinanziamento statale pari a 539.027,58 euro di cui al decreto direttoriale n. 503 del 22 dicembre 2015 del Direttore della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio e la programmazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
40. Per le finalità di cui al comma 39 la Giunta regionale approva l'avviso per la manifestazione di interesse alla presentazione di proposte progettuali in conformità alle previsioni del Piano Nazionale per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica (PNire) per il 2016; in tale avviso sono stabiliti le modalità e i termini di presentazione delle relative domande di contributo, nonché le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa.
41. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 40 il Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia, in collaborazione con la Direzione centrale infrastrutture e territorio, provvede alla valutazione delle domande in applicazione dei criteri di priorità definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo comma 40.
42. I finanziamenti di cui al comma 39, nel caso in cui il beneficiario sia un'impresa, sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
43. Per le finalità di cui al comma 39 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla realizzazione di azioni di comunicazione e di pubblicità relative allo sviluppo di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, come previsto dal decreto direttoriale 503/2015.
44. Per le finalità previste dal comma 39 è destinata la spesa di 479.027,58 euro per l'anno 2016 a valere Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.
45. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli un finanziamento per la realizzazione del primo lotto funzionale del progetto dei lavori di costruzione della variante aerea del tracciato della linea elettrica da 132 KV Manzano-Cividale del Friuli, interferente con il Piano attuativo comunale zona omogenea D2.
47. La domanda di contributo di cui al comma 46, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di energia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
48. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo, tenuto conto della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal beneficiario.
49. Il contributo di cui al comma 46 è rendicontato ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 .
50. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.
51.
Il comma 17 bis dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), è sostituito dal seguente:
<<17 bis. Ai fini di cui al comma 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni statali finanziamenti per l'acquisto o il nolo di beni necessari all'ottimizzazione dei sistemi di controllo ambientale, nonché per spese di gestione e manutenzione dei beni in dotazione.>>.

52. Per le finalità previste dall' articolo 4, comma 17 bis, della legge regionale 12/2009 , come sostituito dal comma 51, è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 9 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.
53. In deroga all'articolo 20, commi 1 e 2, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), e all' articolo 43, comma 15, lettera f), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), ai fini dell'accesso agli incentivi in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la concessione di derivazione d'acqua a uso idroelettrico può essere rilasciata con le modalità previste dalla legge regionale 11/2015 , prima dell'emissione del provvedimento di autorizzazione unica di cui all' articolo 15 della legge regionale 19/2012 .
54. Nei casi di cui al comma 53 il mancato rilascio dell'autorizzazione unica di cui all' articolo 15 della legge regionale 19/2012 costituisce causa di estinzione della concessione di derivazione d'acqua a uso idroelettrico e comporta, in capo al concessionario, gli obblighi di cui dell'articolo 51, commi 2 e 3, della legge regionale 11/2015 .
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Manzano, quale capofila dei Comuni appartenenti al bacino idrografico del fiume Natisone, un finanziamento per la gestione delle procedure volte ad addivenire all'istituzione del contratto di fiume ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 11/2015 , mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici istituzionali, di soggetti privati e dei portatori d'interesse e l'organizzazione di tavoli tecnici, nonché mediante la realizzazione di attività di comunicazione e informazione rivolte alla popolazione.
56. La domanda di finanziamento di cui al comma 55, corredata della relazione illustrativa dell'attività da svolgere e del relativo preventivo di spesa, è presentata al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento, tenuto conto della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal beneficiario, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
57. Per le finalità previste dal comma 55 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.
58. Alla legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 4 dell'articolo 30 è inserito il seguente:
<<4 bis. La Giunta regionale, anche in considerazione di quanto disposto dall' articolo 7, comma 2, della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), può stabilire che, qualora il materiale litoide da estrarre dall'alveo del corso d'acqua sia destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture di interesse pubblico, i canoni demaniali fissati ai sensi del comma 1 siano ridotti fino a un massimo del 90 per cento. In tali casi il progetto dell'opera pubblica o dell'infrastruttura di interesse pubblico prevede la quantità di materiale litoide da utilizzare e le modalità di impiego. Ai fini dell'applicazione della riduzione del canone demaniale il soggetto concessionario comunica alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo la quantità del materiale litoide destinato esclusivamente alla realizzazione dell'opera pubblica o dell'infrastruttura di interesse pubblico, nonché effettua i rilievi topografici con le modalità stabilite dall'articolo 28, comma 3.>>;

b)
dopo il comma 2 dell'articolo 33 è inserito il seguente:
<<2 bis. Per gli interventi a finalità sociale o culturale finanziati dall'Amministrazione regionale, fatta salva l'applicazione delle procedure di cui al comma 2, il taglio e l'asporto di alberi e arbusti dagli alvei, dalle sponde e dalle aree golenali demaniali sono esenti dal pagamento del canone demaniale.>>.

59. Al fine di garantire il ripristino e la sicurezza ambientale dell'area interessata dalla discarica denominata "Pecol dei Lupi" in Comune di Cormons (GO), mediante l'attuazione della procedura di chiusura e di gestione post-operativa della discarica stessa di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), la Regione è autorizzata ad acquisire ai sensi dell' articolo 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), le porzioni di terreno in Comune di Cormons (GO), distinte in P.T. 2630, c.t. 2, p.c. 1685/1 (mq 4,270), P.T. 946, c.t. 2, p.c. 1683/1 (mq 1.216) P.T. 2630, c.t. 1, p.c. 1683/2 (mq 1.108) e P.T. 7130, c.t. 1, p.c. 1681 (mq 2.338), previo provvedimento del Direttore della Direzione centrale ambiente ed energia, con il quale si riconosce e si confermano le attuali e prevalenti ragioni di interesse pubblico che giustificano la permanenza della destinazione dell'area a uso discarica.
60. Il procedimento di cui all' articolo 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 si conclude con l'adozione del provvedimento finale di acquisizione dell'area al patrimonio indisponibile della Regione e di determinazione dell'indennità da corrispondere al proprietario dell'area, adottato con provvedimento del Direttore della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e territorio.
61. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è autorizzata a concedere a titolo gratuito per trent'anni alla società Isontina Ambiente s.r.l., attuale utilizzatore, l'area acquisita ai sensi del comma 60 per le finalità di cui al comma 59.
62. Per le finalità previste dai commi 59 e 60, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.
63. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1Comma 17 abrogato da art. 25, comma 1, lettera f), L. R. 15/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento regionale di cui all'art. 19, c. 3, della medesima L.R. 15/2016.
2Comma 18 abrogato da art. 25, comma 1, lettera f), L. R. 15/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento regionale di cui all'art. 19, c. 3, della medesima L.R. 15/2016.
3Comma 19 abrogato da art. 25, comma 1, lettera f), L. R. 15/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento regionale di cui all'art. 19, c. 3, della medesima L.R. 15/2016.
4Comma 20 abrogato da art. 25, comma 1, lettera g), L. R. 15/2016
5Parole sostituite al comma 17 da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 24/2016
6Parole soppresse al comma 19 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 24/2016
7Integrata la disciplina del comma 17 da art. 4, comma 4, L. R. 24/2016
8Comma 32 sostituito da art. 2, comma 2, lettera a), L. R. 6/2017
9Parole sostituite al comma 33 da art. 2, comma 2, lettera b), L. R. 6/2017
10Il regolamento regionale di cui all'art. 19, c. 3, L.R. 15/2016, è stato emanato con DPReg. 30/6/2017, n. 0149/Pres. (B.U.R. 12/7/2017, n. 28) ed è in vigore dal 13/7/2017.
11Integrata la disciplina del comma 59 da art. 4, comma 14, L. R. 31/2017
12Parole sostituite al comma 30 da art. 4, comma 18, lettera a), L. R. 31/2017
13Comma 34 sostituito da art. 4, comma 18, lettera b), L. R. 31/2017