LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 30
 (Revoca dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è revocata nei seguenti casi:
a) situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità, dovuta a cause di forza maggiore, che renda impossibile il riassetto ambientale dell'area di cava, coerente con la morfologia dei luoghi;
b) irreversibile alterazione dello stato dell'ambiente dovuta a cause di forza maggiore.
2. Il provvedimento di revoca comporta l'obbligo di eseguire, entro un termine fissato, il riassetto ambientale dei luoghi con le seguenti modalità:
a) sulla base del progetto dell'attività estrattiva autorizzato, qualora possibile;
b) sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva e le strutture regionali competenti, qualora non sia possibile eseguire il progetto autorizzato.
3. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva della disposta revoca dall'autorizzazione, i quali, qualora non vi avessero già provveduto ai sensi dell'articolo 25, comma 2, nominano il collaudatore un anno prima della scadenza del termine di cui al comma 2.
4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di revoca non ottemperi all'obbligo di cui al comma 2, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
5. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal provvedimento di revoca per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.