LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 17
 (Proroga dell'autorizzazione)
1. L'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), per la conclusione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, escluso il periodo triennale per l'esecuzione della manutenzione di tali interventi.
2. L'istanza di cui al comma 1, finalizzata al completamento degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi in misura non superiore al 50 per cento della superficie prevista dal progetto dell'attività estrattiva, è corredata:
a) dell'attestazione di permanenza della compatibilità del progetto dell'attività estrattiva alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale rilasciata dal Comune competente per territorio;
b) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 , attestante il mantenimento della disponibilità dell'area di cava, nonché l'impegno a estendere la garanzia fideiussoria o a prestarne una nuova per il periodo di proroga richiesto;
c) dell'indicazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, con la relativa scadenza;
d) del cronoprogramma del completamento degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi nel periodo indicato dal soggetto richiedente.
(2)
2 bis. Nel caso in cui, ai fini della proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva, sia necessario acquisire le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, o altri atti di assenso comunque denominati, di cui il soggetto proponente faccia richiesta, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive li acquisisce in conferenza di servizi o ai sensi dell' articolo 17 bis della legge 241/1990 .
3. La proroga dell'autorizzazione può essere concessa per una volta e per un periodo non superiore a due anni e, in ogni caso, non superiore al periodo di durata dell'autorizzazione medesima, escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi se inferiore a due anni.
4. Il provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di proroga ai sensi dell'articolo 19.
5. Qualora, nei sei mesi antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, per cause di forza maggiore, non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, su richiesta del soggetto autorizzato, può fissare un termine, non superiore a sei mesi, decorrente dalla cessazione della causa di forza maggiore, per l'ultimazione di tali interventi. Nel caso in cui non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi secondo il progetto autorizzato, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive prescrive le modalità e i termini per l'esecuzione degli interventi.
6. Nel caso di diniego della proroga dell'autorizzazione o decorsi i termini di cui al comma 5, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
7. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 6, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
7 bis. La domanda di proroga non conforme a quanto previsto dal comma 2 è rigettata entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.
Note:
1Comma 7 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera i), L. R. 3/2018
2Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 140, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
3Comma 2 bis aggiunto da art. 140, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021