LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

CAPO III
 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA
Art. 18
 (Realizzazione dell'attività estrattiva)
1. L'attività estrattiva ha inizio entro un anno dalla data in cui assume efficacia il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, previo espletamento degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), e di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee).
2. Prima dell'inizio dell'attività estrattiva l'area di cava è recintata e segnalata con le modalità indicate nel provvedimento di autorizzazione.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, su motivata istanza, con il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva la recinzione può essere limitata all'area di cava relativa al singolo lotto in coltivazione.
4. La realizzazione delle opere e dei manufatti previsti nel progetto dell'attività estrattiva è subordinata al possesso del titolo abilitativo edilizio di competenza comunale.
5. All'interno dell'area di cava è vietato:
a) lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f) e k);
b) la realizzazione di opere e manufatti non previsti nel progetto dell'attività estrattiva autorizzato, a eccezione di quelli finalizzati all'attuazione delle misure di sicurezza e all'organizzazione dell'attività e degli impianti tecnologici.
6. Nel rispetto della normativa sulla sicurezza all'interno dell'area di cava sono ammesse attività di manutenzione idrogeologica e vegetazionale, nonché usi temporanei senza fini di lucro; tali usi sono preventivamente comunicati alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive al fine di coordinare i medesimi con l'attività estrattiva.
7. L'esecuzione dell'attività di coltivazione in ciascun lotto del progetto, a esclusione delle pietre ornamentali, non può essere inferiore al 50 per cento di quella prevista dal progetto autorizzato per il medesimo lotto.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera j), L. R. 3/2018
Art. 19
 (Garanzia fideiussoria)
1. Il soggetto autorizzato, entro un anno dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca, a pena di decadenza dagli stessi, presta una garanzia fideiussoria a favore del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricadono tali attività finalizzata a coprire:
a) il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo di cui all'articolo 26;
b) i costi necessari ad assicurare la realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi e della manutenzione degli stessi da parte dei Comuni, in caso di inadempimento del soggetto obbligato.
2. La quota della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a), finalizzata a coprire il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo, è commisurata agli oneri da versare per il 10 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. La liberazione della quota di garanzia fideiussoria è disposta ad avvenuto pagamento dell'ultima annualità degli oneri dovuta.
3. La quota della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera b), finalizzata a coprire i costi di realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, nonché quelli per la demolizione degli impianti, è determinata in misura pari al 120 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, o in misura pari al 100 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale per le attività estrattive di pietra ornamentale, come calcolati nel computo metrico allegato al progetto di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b).
3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, per le attività estrattive di pietra ornamentale, si applicano anche ai singoli lotti funzionali individuati nel progetto autorizzato.
4. I soggetti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221, del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, riferita all'area di cava, nonché i soggetti autorizzati all'attività estrattiva di pietre ornamentali, possono chiedere la rideterminazione della garanzia fideiussoria in misura pari al costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. La perdita del possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) comporta la rideterminazione della garanzia fideiussoria nella misura di cui al comma 3.
5. L'entità della garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è determinata con il provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca o all'attività estrattiva. È fatto obbligo al soggetto autorizzato di adeguare la garanzia ogni due anni, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT, inviandone, contestualmente, copia alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
6. La garanzia fideiussoria, che è costituita ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), ed è predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera c), ha durata almeno pari a quella del progetto dell'attività di ricerca o dell'attività estrattiva.
7. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fideiussoria o ne presta una nuova:
a) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata del periodo triennale di esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi previsti dal progetto dell'attività estrattiva autorizzato;
b) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata delle operazioni di collaudo finale di cui all'articolo 25, comma 5, e fino alla decorrenza del termine di cui al comma 10;
c) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di rinnovo di cui all'articolo 16, per la durata del periodo di rinnovo dell'autorizzazione;
d) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di proroga di cui all'articolo 17, per la durata del periodo di proroga dell'autorizzazione;
e) contestualmente alla presentazione del progetto relativo agli interventi di valorizzazione dell'area di cava di cui all'articolo 27, per la durata del periodo di esecuzione dell'intervento.
(3)
8. I Comuni di cui al comma 1, ai fini dell'accettazione della garanzia fideiussoria, valutano la conformità della stessa a quanto disposto dal presente articolo e dal decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), nonché dal provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca o all'attività estrattiva. I Comuni nell'accettazione delle garanzie fideiussorie presentate possono avvalersi, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle stesse, della collaborazione della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
9. I Comuni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla ricezione della garanzia fideiussoria, informano il soggetto autorizzato e, contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria ai fini della decorrenza dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione, di rinnovo e di proroga o della mancata accettazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma 1, lettera e).
10. I Comuni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla consegna del certificato di collaudo finale, dispongono la liberazione dalla garanzia fideiussoria. Decorso inutilmente tale termine la liberazione si intende disposta.
11. La liberazione dalla garanzia fideiussoria è disposta dal Comune, anche in relazione al singolo lotto funzionale del progetto, entro sessanta giorni dalla consegna del certificato di collaudo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi anche prima che ne sia iniziata la manutenzione e per l'ammontare del costo degli interventi eseguiti.
12. I Comuni di cui al comma 1, in caso di esito negativo del collaudo che riguardi la realizzazione di interventi di riassetto ambientale difformi rispetto a quelli previsti dal progetto autorizzato, ne danno comunicazione entro quindici giorni alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale valuta l'esito del collaudo e, eventualmente, prescrive gli interventi di riassetto ambientale che il soggetto autorizzato è tenuto a effettuare e il relativo termine di ultimazione.
13. Qualora il soggetto autorizzato non esegua gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi con le modalità e nel rispetto del termine di ultimazione, stabiliti ai sensi del comma 12, i Comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza di tale termine, escutono la garanzia fideiussoria, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e provvedono all'attuazione dei prescritti interventi di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31.
14. Nel caso in cui i Comuni non si attivino entro il termine di cui ai commi 12 e 13, ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 2), L. R. 3/2018
3Comma 7 sostituito da art. 6, comma 1, lettera k), numero 3), L. R. 3/2018
4Parole sostituite al comma 8 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 4), L. R. 3/2018
5Parole aggiunte al comma 10 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 5), L. R. 3/2018
6Parole sostituite al comma 11 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 6), L. R. 3/2018
7Parole aggiunte al comma 12 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 7), L. R. 3/2018
8Comma 3 bis aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 10/2023
Art. 20
 (Convenzione con il Comune)
1. Il soggetto autorizzato e il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva possono stipulare una convenzione relativamente all'esecuzione di opere di collegamento dell'area di cava con la viabilità principale o di opere che risultino necessarie per evitare situazioni di pericolo o di danno a persone, beni e attività o di interventi di recupero e di riuso dell'area di cava ai sensi dell'articolo 27.
Art. 21
 (Consorzi)
1. La Regione e i Comuni possono promuovere la costituzione di consorzi volontari o possono disporre la costituzione di consorzi tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini al fine di garantirne un più razionale sfruttamento della risorsa, un'omogeneità nel recupero ambientale dei siti estrattivi contigui o vicini, e, comunque, ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza.
Art. 22
 (Stato di fatto)
1. Entro l'1 marzo di ogni anno il soggetto autorizzato presenta alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, uno stato di fatto, riferito all'attività estrattiva svolta entro il 31 dicembre dell'anno precedente, sottoscritto dal medesimo soggetto.
2. Lo stato di fatto, predisposto con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 5, lettera d), e asseverato da un professionista abilitato incaricato dal soggetto autorizzato, descrive e quantifica l'attività estrattiva eseguita nell'anno solare precedente.
3. Lo stato di fatto è corredato della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la permanenza della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS).
4. La presentazione dello stato di fatto può assolvere agli obblighi previsti dall' articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959 .
Art. 23
 (Varianti al progetto)
1. Sono varianti non sostanziali al progetto dell'attività estrattiva quelle che, rispetto al progetto autorizzato, non prevedono:
a) aumento del perimetro;
b) aumento della superficie;
c) aumento dei volumi;
d) modifiche alle condizioni di sicurezza.
2. Le domande di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attività estrattiva, corredate degli eventuali atti di assenso comunque denominati, sono esaminate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, decorsi i quali, la variante si intende autorizzata.
2 bis. Le domande di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attività estrattiva non corredate degli atti di assenso comunque denominati, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ai fini dell'istruttoria che si svolge mediante la convocazione di una conferenza di servizi nell'ambito della quale sono acquisiti gli atti di assenso comunque denominati necessari all'autorizzazione alla variante. Il procedimento si conclude con l'emanazione dell'autorizzazione alla variante o con il diniego della stessa, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
3. Nel caso in cui la variante non sostanziale comporti una modifica del costo del progetto di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, provvede all'autorizzazione del progetto di variante e alla rideterminazione della garanzia fideiussoria.
4. Sono varianti sostanziali al progetto dell'attività estrattiva quelle che non rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1. Il progetto della variante sostanziale è soggetto al procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera l), L. R. 3/2018
Art. 24
 (Disomogeneità e discontinuità dell'ammasso roccioso)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, nel caso in cui durante lo svolgimento dell'attività estrattiva, a causa di un'imprevista e imprevedibile disomogeneità o discontinuità dell'ammasso roccioso, sia stato necessario modificare l'attività di coltivazione prevista dal progetto autorizzato, è consentita la prosecuzione dell'attività.
2. Al verificarsi di quanto previsto dal comma 1 il soggetto autorizzato ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale, previo sopralluogo, ne verifica la sussistenza.
Art. 25
 (Collaudo)
1. Il collaudo dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva è finalizzato alla verifica della conformità delle attività stesse al progetto autorizzato.
2. Il Comune o i Comuni sul territorio dei quali è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, successivamente alla data in cui ha assunto efficacia il provvedimento di autorizzazione, nominano un collaudatore scelto in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).
3. Il collaudatore svolge le seguenti attività:
a) verifica la percentuale dell'attività di coltivazione eseguita, sia al termine di ogni singolo lotto del progetto, sia per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b);
b) effettua il collaudo finale dell'attività di ricerca;
c) effettua il collaudo finale, anche per singoli lotti funzionali, delle operazioni di coltivazione, degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi anche prima che ne sia iniziata la manutenzione;
d) controfirma, altresì, gli stati di fatto annualmente presentati ai sensi dell'articolo 22.
(2)
4. Il collaudatore comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la data in cui, per le finalità di cui al comma 3, effettuerà il sopralluogo, nonché, entro il termine di trenta giorni dall'esecuzione di quest'ultimo, gli esiti delle attività di cui al comma 3.
5. Le operazioni di collaudo finale sono concluse entro novanta giorni, o trenta giorni nel caso di attività di ricerca, dall'ultimazione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi con la consegna, al Comune o ai Comuni sul cui territorio è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso.
6. In caso di mancata nomina del collaudatore entro il termine di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
7. I Comuni di cui al comma 2 possono disporre la sospensione del termine di conclusione delle operazioni di collaudo per un periodo non superiore a novanta giorni, o a trenta giorni nel caso di attività di ricerca, qualora il collaudo non sia possibile per fatti non imputabili al soggetto autorizzato.
8. Nel caso in cui le operazioni di collaudo non siano concluse entro i termini di cui al comma 5 il soggetto autorizzato ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale provvede ai sensi dell'articolo 32.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera m), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole aggiunte alla lettera c) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera m), numero 2), L. R. 3/2018
Art. 26
 (Oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo)
1. Il soggetto autorizzato versa al Comune o ai Comuni sul cui territorio è svolta la ricerca o ricade l'attività estrattiva un onere di ricerca o di coltivazione quale forma di indennizzo per il disagio derivante dall'esercizio di tali attività e dall'utilizzo del territorio rapportato al volume di sostanza minerale scavato, nonché un onere di collaudo.
2. Gli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo sono determinati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono versati ai Comuni di cui al comma 1, entro il termine fissato per la presentazione dello stato di fatto e sono destinati alla copertura dei costi delle attività di collaudo, nonché alla realizzazione di interventi sulla viabilità conseguenti all'attività estrattiva e di interventi di tutela ambientale.
3. I Comuni di cui al comma 1 possono consentire la rateizzazione della corresponsione degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il soggetto obbligato decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto a pagare l'onere residuo in un'unica soluzione.
4. Nel caso di ritardato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo, i Comuni di cui al comma 1 sono tenuti a informare immediatamente la struttura regionale competente in materia di attività estrattive che fissa un termine perentorio per la corresponsione dell’importo dovuto. Decorso inutilmente tale termine trova applicazione l’articolo 28, comma 1, lettera e).
5. In caso di ritardato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo il soggetto obbligato è tenuto anche alla corresponsione degli interessi calcolati al tasso legale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera n), numero 1), L. R. 3/2018
2Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, lettera n), numero 2), L. R. 3/2018
3Parole soppresse al comma 4 da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 141, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021