LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 7
 (Estrazione di materiale litoide e impiego di materiali riutilizzabili e assimilabili)
1. Ferma restando la disciplina relativa all'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'estrazione e l'asporto di materiale litoide di cui alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), e per quanto disposto dall' articolo 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), il materiale litoide estratto e asportato nell'ambito degli interventi di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua è equiparato alle sostanze minerali disciplinate dalla presente legge.
2. L'ammissibilità delle domande di autorizzazione all'attività estrattiva di sabbie e ghiaie è valutata in considerazione degli interventi programmati di manutenzione degli alvei, nonché della quantità di materiali riutilizzabili e assimilabili ai sensi delle norme UNI, sulla base delle indicazioni del Piano regionale delle attività estrattive.