LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 11
 (Sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva)
1. All'interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è vietato l'esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali, a eccezione di quelle relative alle pietre ornamentali.
2. Ai fini della tutela della falda freatica, i progetti delle attività estrattive devono garantire un franco minimo di due metri tra la quota di massimo scavo di progetto e il massimo storico di escursione della falda, nonché un tempo minimo di infiltrazione verticale di cinquantacinque ore.
3. Fermo restando il divieto dello scavo in falda, nei sistemi fessurati, la quota di massimo scavo è determinata in base ai criteri dettati dal PRAE.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 3/2018