LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 giugno 2016, n. 10

Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.

TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  30/06/2016
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
150.02 - Referendum
110.05 - Elezioni
430.01 - Trasporti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 56
 (Norma transitoria)
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
(6)
3.  
( ABROGATO )
(7)
4. L'aggiornamento dei dati contenuti nel Piano di subentro, di cui all' articolo 35, comma 7 bis, della legge regionale 26/2014 , è effettuato entro il 15 luglio 2016 con riferimento al trasferimento di funzioni di cui al punto 10, lettere b bis), g bis), e da j bis) a j septies), dell'allegato B della medesima legge regionale 26/2014 .
5. Le Unioni concordano con i Comuni partecipanti le modalità e le condizioni per la messa a disposizione, fino al 31 dicembre 2018, di personale, attrezzature, mezzi, locali e servizi e, più in generale, di quanto necessario o comunque utile all'avvio dell'Unione. La competenza a deliberare in ordine alle intese di cui al presente comma è attribuita alle Giunte comunali.
5 bis. Nelle more dell'ingresso di tutti i Comuni nelle Unioni, queste ultime e i Comuni inclusi nella medesima area territoriale adeguata di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014 possono stipulare convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 23 della medesima legge regionale.
5 ter. Nelle more dell'ingresso di tutti i Comuni nelle Unioni, le convenzioni di cui all' articolo 27, comma 3, della legge regionale 26/2014 , ai fini del raggiungimento delle soglie demografiche ivi indicate, possono essere stipulate tra i Comuni ricompresi nella medesima area territoriale adeguata di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014 .
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 41, comma 1, L. R. 20/2016
2Comma 5 bis aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 9/2017
3Comma 5 ter aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 9/2017
4Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 6, L. R. 44/2017
5Comma 1 abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
6Comma 2 abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
7Comma 3 abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021