LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 giugno 2016, n. 10

Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.

TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  30/06/2016
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
150.02 - Referendum
110.05 - Elezioni
430.01 - Trasporti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 51
 (Centrale Unica di Risposta al NUE 112)
1. Le assunzioni di personale regionale con forme di lavoro flessibile finalizzate alla prima attivazione della Centrale Unica di Risposta al NUE 112, in relazione a quanto disposto dall' articolo 4, comma 37, della legge regionale 6 agosto 2015 n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche), e secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e la Regione Friuli Venezia Giulia sottoscritto in data 31 maggio 2016, non rilevano, per i primi tre anni, ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali.
2.  
( ABROGATO )
(1)
3. Ai fine di assicurare la piena funzionalità della Centrale Unica di Risposta al NUE 112 e di garantire, quindi, lo svolgimento di un servizio essenziale sotto il profilo dell'interesse pubblico, per la collocazione di personale in posizione di comando presso la Regione stessa, in relazione alle esigenze della suddetta Centrale, non è richiesto, qualora il soggetto interessato sia dipendente di una amministrazione del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. Il presente comma si applica anche alle procedure che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già avviate, ma non ancora concluse.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 11, comma 17, L. R. 31/2017