LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 giugno 2016, n. 10

Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.

TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  30/06/2016
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
150.02 - Referendum
110.05 - Elezioni
430.01 - Trasporti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 49
 (Esercizio delle funzioni in materia di viabilità)
1. In relazione all'esercizio delle funzioni in materia di viabilità, acquisite dalla Regione ai sensi della legge regionale 26/2014 , la Regione può svolgere le relative attività gestionali anche tramite la società Friuli Venezia Giulia Strade SpA, previa convenzione con la medesima; la convenzione può prevedere, disciplinandone altresì gli aspetti operativi, anche il distacco di personale regionale presso la società con oneri a carico della Regione medesima.