<<Art. 46
(Norma transitoria per l'incentivazione dell'attivazione della gestione delle funzioni comunali da parte dell'Unione territoriale intercomunale)
1.
L'Amministrazione regionale incentiva in via transitoria, a valere sulle risorse stanziate nelle leggi finanziarie dell'anno 2016 e dell'anno 2017, le Unioni territoriali intercomunali che attivano la gestione delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della
legge regionale 26/2014
, secondo la tempistica prevista dai commi seguenti. L'incentivazione transitoria è concessa ed erogata in unica soluzione entro il 30 settembre nell'anno 2016 e 30 aprile nell'anno 2017.
2. Ai fini del comma 1, l'assegnazione complessiva per ogni anno è determinata in relazione alla somma dei valori attribuiti a ogni funzione attivata, come quantificati nei commi da 3 a 9.
3.
Per l'attivazione delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della
legge regionale 26/2014
, entro l'1 luglio 2016, spetta rispettivamente un'assegnazione di 60.000 euro, 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro.
4.
Per ogni funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da f) a i), della
legge regionale 26/2014
attivata entro l'1 luglio 2016 e aggiuntiva rispetto ad almeno due delle funzioni di cui alle lettere a), c), d) e m) del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 10.000 euro.
5.
Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della
legge regionale 26/2014
, spetta rispettivamente un'assegnazione di 40.000 euro, 30.000 euro, 20.000 euro e 10.000 euro.
6.
Per ogni funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da f) a i), della
legge regionale 26/2014
attivata entro l'1 gennaio 2017 e aggiuntiva rispetto ad almeno tre delle funzioni di cui alle lettere a), c), d) e m) del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.
7.
Per l'attivazione della funzione opere pubbliche e procedure espropriative e della funzione servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione entro l'1 luglio 2016, spetta, per ognuna, un'assegnazione di 60.000 euro e per ognuna delle funzioni di cui ai numeri da 2) a 5) del
comma 1, lettera b), dell'articolo 27 della legge regionale 26/2014
spetta un'assegnazione di 10.000 euro.
8. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 della funzione opere pubbliche e procedure espropriative spetta un'assegnazione di 20.000 euro.
10. La Regione monitora l'attivazione e la gestione delle funzioni di cui al presente articolo attraverso la Piattaforma digitale dedicata.
11. Se a seguito del monitoraggio di cui al comma 10 risulta che la gestione della funzione non è effettivamente iniziata o è stata interrotta, l'incentivazione non è assegnata ovvero revocata.>>.