LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 giugno 2016, n. 10

Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.

TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  30/06/2016
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
150.02 - Referendum
110.05 - Elezioni
430.01 - Trasporti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 36
1. All' articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << il 30 giugno 2016 >> sono sostituite dalle seguenti: << il temine di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 18/2015 >>;

b)
al comma 23 le parole << che deriva dalla trasformazione del Consorzio comunità collinare del Friuli >> sono sostituite dalla seguente: << Collinare >>;

c)
al comma 25 le parole << 30 aprile >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 settembre >>.