LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 giugno 2016, n. 10

Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.

TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  30/06/2016
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
150.02 - Referendum
110.05 - Elezioni
430.01 - Trasporti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 34
1. All' articolo 5 bis della legge regionale 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel primo periodo del comma 1 le parole << , lettera b), o dell'articolo 17, comma 5, lettera c) >> sono soppresse;

b)
al comma 3 le parole << tra il 1° novembre >> sono sostituite dalle seguenti: << tra il 1° ottobre >>;

c)   ( ABROGATA )
(1)
Note:
1Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 4, L. R. 5/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5 bis, c. 3 bis, L.R. 19/2013.