LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  23/02/2016
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

CAPO I
 FONDO EDILIZIA RESIDENZIALE E FONDO IMMOBILIARE
Art. 34
 (Fondi per l'edilizia residenziale)
1. La Regione, con la legge di stabilità, determina la quota annuale dei finanziamenti da destinarsi al perseguimento delle politiche regionali a sostegno dell'esercizio del diritto all'abitazione.
2. Nei finanziamenti di cui al comma 1 confluiscono, inoltre, i proventi di eventuali mutui contratti a tal fine dall'Amministrazione regionale, i fondi per l'edilizia residenziale provenienti dallo Stato, dall'Unione europea o da altri soggetti ivi comprese le risorse finanziarie di cui all’articolo 10, comma 3, lettera c), come modificata dall’articolo 6, comma 40, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), destinate, con apposita deliberazione della Giunta regionale, all’incentivazione del ripopolamento della montagna mediante misure di sostegno dell’esercizio del diritto all’abitazione.
3. La Regione è autorizzata a trasferire le risorse a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa qualora la gestione delle azioni sia alla stessa delegata.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 40, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 35
 (Fondi immobiliari per il social housing)
1. La Regione per incrementare nel territorio regionale l'offerta di alloggi sociali, in attuazione dell'articolo 22, interviene favorendo forme di collaborazione e di partenariato pubblico-privato, attraverso la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla sottoscrizione di quote del fondo immobiliare chiuso come individuato dalla Direzione centrale competente in materia ai sensi dell'articolo 9, commi da 60 a 63, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), o altro diverso fondo avente medesime caratteristiche. La sottoscrizione delle quote dei fondi immobiliari chiusi può avvenire sia mediante conferimento in denaro sia mediante apporto di beni immobili.
3. Le regole di governo del fondo immobiliare devono permettere, in funzione della quota di partecipazione sottoscritta dalla Regione e nei limiti e nel rispetto dell'autonomia della società di gestione del risparmio, il coinvolgimento della Regione nelle scelte strategiche del fondo al fine di garantire il coordinamento con gli strumenti della politica abitativa regionale e potenziare gli effetti sociali della partecipazione. Tale coinvolgimento si può attuare anche con la presenza della Regione nel comitato consultivo del fondo.
4. I fondi immobiliari chiusi cui la Regione partecipa devono trasmettere alla Giunta regionale una relazione annuale sulle attività svolte relativamente all'edilizia residenziale sociale nel territorio regionale. La Giunta regionale trasmette successivamente la relazione alla Commissione consiliare competente.