LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.

TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  23/02/2016
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

CAPO I
 FONDO EDILIZIA RESIDENZIALE E FONDO IMMOBILIARE
Art. 34
 (Fondi per l'edilizia residenziale)
1. La Regione, con la legge di stabilità, determina la quota annuale dei finanziamenti da destinarsi al perseguimento delle politiche regionali a sostegno dell'esercizio del diritto all'abitazione.
2. Nei finanziamenti di cui al comma 1 confluiscono, inoltre, i proventi di eventuali mutui contratti a tal fine dall'Amministrazione regionale, i fondi per l'edilizia residenziale provenienti dallo Stato, dall'Unione europea o da altri soggetti ivi comprese le risorse finanziarie di cui all’articolo 10, comma 3, lettera c), come modificata dall’articolo 6, comma 40, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), destinate, con apposita deliberazione della Giunta regionale, all’incentivazione del ripopolamento della montagna mediante misure di sostegno dell’esercizio del diritto all’abitazione.
3. La Regione è autorizzata a trasferire le risorse a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa qualora la gestione delle azioni sia alla stessa delegata.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 40, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 2, L.R. 6/2026, il presente articolo e i relativi regolamenti continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15 della medesima L.R. 6/2026.
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026